Onere di specifica censura e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (C.G.A.R.S. n. 196 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. non consente la generica riproposizione dei motivi di ricorso respinti o assorbiti dal giudice di primo grado. L’appellante ha l’onere di dedurre specifiche censure avverso il percorso argomentativo della sentenza impugnata, poiché oggetto del giudizio di appello è la decisione e non il provvedimento gravato in primo grado. In mancanza, l’appello è inammissibile in parte qua, restando estranei al thema decidendum i capi non specificamente contestati. L’ottemperanza all’ingiunzione di demolizione, unitamente all’impugnazione del diniego di condono, integra condotta indicativa di sopravvenuta carenza di interesse e rende l’appello improcedibile. La violazione del termine di conclusione del procedimento non determina di per sé l’illegittimità dell’atto tardivo, salvo che la legge lo qualifichi come perentorio.
Il Fatto
L’appellante aveva presentato nel 2004 istanza di condono per sanare opere realizzate su un fabbricato di sua proprietà. Il Comune respingeva l’istanza con provvedimento del 2009 e, in seguito, avviava il procedimento repressivo dell’abuso e adottava l’ordinanza di demolizione. L’interessata impugnava dapprima il diniego con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, poi trasposto dinanzi al TAR; quindi gravava l’ordinanza di demolizione, domandando l’annullamento anche del presupposto diniego.
Il TAR Sicilia, sede di Palermo, con sentenza n. 2217/2021 rigettava il ricorso introduttivo e dichiarava irricevibili i motivi aggiunti. L’appellante proponeva appello, insistendo nei motivi già dedotti in primo grado. Nel corso del giudizio riferiva di aver dismesso il manufatto, con presentazione di CILA e avvio dello smontaggio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, applicando l’ordine logico delle questioni processuali. L’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. richiede la critica puntuale della motivazione della sentenza, non la mera riproposizione delle censure di primo grado, come ribadito dal Cons. Stato, Sez. II, n. 5939 del 2021 e dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 5534 del 2021. L’appellante si era limitato a riproporre gli argomenti sino a pagina 25: l’appello è pertanto inammissibile in parte qua.
Il Collegio rileva poi l’improcedibilità. La stessa appellante aveva dichiarato la dismissione del manufatto e la sua conclusione circa la cessazione della materia del contendere. L’ottemperanza all’ingiunzione di demolizione, unita all’impugnazione del diniego di condono, palesa l’intento di non mantenere l’opera abusiva e la sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito il gravame è comunque infondato. Quanto al primo motivo, la violazione del termine procedimentale non giustifica l’annullamento dell’atto conclusivo, salvo perentorietà espressa: la regola è di comportamento e non di validità, con conseguenze sul piano della responsabilità ex art. 2-bis legge n. 241/1990, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 4577 del 2018. Sull’ordinanza di demolizione, la natura vincolata del provvedimento esclude l’onere di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, anche a distanza di tempo, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017. L’oblazione versata non legittima alcun affidamento. I vizi procedimentali e motivazionali non inficiano l’atto per la clausola di irrilevanza dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990; la mancata indicazione dell’area di sedime rileva solo sull’effetto acquisitivo, secondo l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023. La nullità della notifica incide sull’efficacia e non sulla validità del provvedimento.
Sui motivi aggiunti, il Collegio conferma l’irricevibilità. Dell’esistenza del diniego di condono l’appellante aveva conoscenza già dalla comunicazione del gennaio 2011, che ne riportava estremi e contenuto dispositivo. Il termine ex art. 41, comma 2, cod. proc. amm. decorre dalla conoscenza del contenuto essenziale e della lesività, non dalla conoscenza integrale dei vizi. Non ricorrono i presupposti dell’errore scusabile, istituto eccezionale di stretta interpretazione.
Il Collegio respinge infine l’istanza istruttoria, non necessaria, e compensa integralmente le spese del grado, valorizzando la spontanea demolizione quale condotta rilevante.
Nota della Redazione
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