Obbligo di specificare per ciascuna difformità il titolo violato e la sanzione (TAR Liguria n. 1197 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione per opere abusive è atto vincolato quanto all’an, ma deve rendere intellegibili le ragioni giuridiche della rimessione in pristino per ciascuna contestazione. È pertanto illegittima l’ingiunzione che si limiti a elencare le difformità accertate in sede di sopralluogo e a richiamare genericamente le fonti del potere sanzionatorio edilizio e paesaggistico, senza specificare, per ogni difformità, in cosa essa consista, rispetto a quale titolo edilizio o paesaggistico sussista, quale sia il tipo di illecito e quale la conseguenza sanzionatoria prevista dalla legge. Il difetto è aggravato quando l’amministrazione non consideri che le tolleranze costruttive entro il limite del 2 per cento delle misure progettuali non costituiscono difformità, che le prescrizioni paesaggistiche formulate in termini generali lasciano all’esecutore margini valutativi, e che gli interventi di manutenzione e ripristino di fasce terrazzate con muri a secco rientrano nell’edilizia libera. Il potere di vigilanza non può essere esercitato in modo acritico, dando seguito alla segnalazione emulativa del vicino.

Il Fatto

Il proprietario e il direttore dei lavori di due immobili hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere eseguite in assenza o difformità di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento traeva origine da una segnalazione di un vicino e recepiva i rilievi di un sopralluogo, contestando dodici profili di difformità per il primo sito e nove per il secondo.

I ricorrenti hanno dedotto che le difformità erano di modesta entità, riconducibili a incongruenze catastali o ad adattamenti esecutivi imposti dalla conformazione dei luoghi e dalle prescrizioni delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate rilasciate tra il 2017 e il 2018. Hanno inoltre contestato, con motivi aggiunti, il difetto di motivazione dell’atto. Il Tribunale ha accolto in sede cautelare la domanda di sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sotto un profilo assorbente, individuato nel quarto motivo. Il Comune, con una sorta di copia-incolla del verbale di sopralluogo, ha sollevato una congerie di contestazioni dal contenuto meramente descrittivo, richiamando in modo generico le fonti del potere sanzionatorio.

Difetta, per ciascuna contestazione, l’indicazione di tre elementi essenziali: in cosa consista la difformità, rispetto a quale titolo edilizio o paesaggistico essa sussista, e quale sia la rilevanza, il tipo di illecito e la sanzione prevista. L’omissione rende la motivazione incongrua e insufficiente, non essendo dato evincere le ragioni giuridiche dell’ordine di rimessione in pristino.

Il difetto è aggravato da tre circostanze. Anzitutto rilevano le tolleranze costruttive di cui all’art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001, che escludono la difformità entro il limite del 2 per cento delle misure progettuali. In secondo luogo, il Comune aveva rilasciato le autorizzazioni paesaggistiche semplificate con prescrizioni formulate in termini generali, che lasciavano all’esecutore spazi valutativi per raggiungere obiettivi solo funzionalmente indicati.

Infine, l’art. 70 della legge regionale Liguria n. 20/2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha stabilito che gli interventi di manutenzione e ripristino di fasce terrazzate con muri a secco rientrano fra quelli di edilizia libera e non necessitano di autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso.

Il Collegio conclude che il Comune, lungi dall’esercitare correttamente il potere vincolato di vigilanza edilizia e paesaggistica in funzione dell’interesse pubblico all’ordinata edificazione, ha inteso acriticamente dare seguito alla segnalazione emulativa del vicino. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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