Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1573 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito dell’actio iudicati avverso una sentenza del giudice del lavoro rimasta ineseguita, accoglie il ricorso per ottemperanza quando sia decorso il termine di moratoria e perduri l’inadempimento dell’amministrazione. L’ordine di esecuzione va impartito entro un termine perentorio, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria ulteriore rispetto agli interessi dovuti ex lege. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Con sentenza n. 124 del 22 febbraio 2024, passata in giudicato, il Tribunale ordinario di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente all’erogazione della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del comparto scuola per gli anni scolastici indicati in ricorso. Il giudice ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, e delle spese di lite.
Nonostante la richiesta di pagamento avanzata il 22 febbraio 2024, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione persiste. Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento dell’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Ministero deve eseguire la sentenza secondo le prescrizioni in essa contenute entro sessanta giorni dalla notifica, a cura della ricorrente, della decisione di ottemperanza. In caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alle spese dell’attività commissariale, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione inadempiente. L’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, è dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, ma può essere applicato per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Non sussistendo iniquità o cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna. Il carattere sanzionatorio dell’istituto giustifica l’ulteriore importo, dovuto dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, fermo restando il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a quando l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo il principio di Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati.
Nota della Redazione
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