Pianificazione farmacie e revisione biennale del dato ISTAT: no alla censuaria (TAR Sicilia n. 1993 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revisione biennale del numero delle sedi farmaceutiche si fonda sulle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall’ISTAT e riferite al 31 dicembre degli anni pari, non sui dati del censimento generale decennale della popolazione. Il censimento disposto con d.P.R. 06.11.2012, riferito alla data del 9 ottobre 2011, persegue finalità diverse e una diversa cadenza temporale, sicché non è invocabile per contestare la determinazione della pianta organica. Il provvedimento con cui il Comune individua una nuova sede farmaceutica costituisce atto di programmazione, espressivo di finalità di disciplina generale del servizio. Ne consegue la sottrazione alle garanzie partecipative degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, con applicazione dell’art. 13 della medesima legge; i titolari di farmacie esistenti non sono destinatari diretti dell’atto e non hanno diritto alla comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una sede farmaceutica nel Comune di Ragusa, ha impugnato la deliberazione consiliare con cui l’ente ha ridisegnato la pianificazione del servizio, individuando cinque nuove sedi, tra cui quelle collocate in aree contigue alla propria zona. Con tre successivi ricorsi per motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione ai decreti assessoriali che hanno approvato la graduatoria del concorso straordinario e l’elenco delle sedi disponibili per l’interpello.
Il ricorrente ha dedotto l’erronea determinazione del fabbisogno, calcolato su dati demografici risalenti, l’omessa revisione del dato ISTAT e il difetto di istruttoria e di motivazione, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Si sono costituiti il Comune, l’Assessorato regionale e l’Ordine dei Farmacisti, mentre alcuni assegnatari delle nuove sedi hanno spiegato intervento ad opponendum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette di poter prescindere dalle eccezioni preliminari in forza del principio della ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione di più pronta soluzione senza risolvere le antecedenti sul piano logico.
Il nucleo della pianificazione impugnata è già coperto dal giudicato formatosi sulla sentenza del C.G.A. n. 209 del 24.03.2020, resa su appello del Comune, che ha riconosciuto la legittimità della nuova disciplina e la congruità dell’istruttoria svolta. Resta invece aperta la censura relativa al mancato aggiornamento del dato demografico.
Il ricorrente assumeva che il fabbisogno, calcolato su 73.743 abitanti al 31.12.2010, dovesse essere rivisto alla luce del censimento del 2011, che ne contava 69.794. Il Collegio ritiene l’argomento infondato: l’art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968, come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 1/2012, impone la revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari sulla base delle rilevazioni ISTAT della popolazione residente. Il censimento generale, indetto dall’art. 50, comma 1, del d.l. n. 78/2010, ha finalità e data diverse e non rileva in materia, regolata da norma speciale. Corretto è dunque il riferimento alla popolazione residente al 31.12.2010.
Quanto alla partecipazione procedimentale, il provvedimento di individuazione di una nuova sede è atto di programmazione e, come tale, sottratto alle garanzie degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per effetto dell’art. 13. I titolari di farmacie esistenti non sono destinatari diretti degli effetti e non hanno titolo alla comunicazione di avvio.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria, stante la legittimità dell’operato amministrativo. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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