Autotutela dell’INPS sulla CIGO: obbligo di motivare l’interesse pubblico concreto (TAR Sicilia n. 1999 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un provvedimento di concessione della cassa integrazione guadagni ordinaria esige che l’Amministrazione motivi la sussistenza di ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, distinte dal mero ripristino della legalità violata, e che operi una comparazione con l’interesse del beneficiario al mantenimento del vantaggio conseguito. La motivazione meramente apparente, espressa con formule di stile, integra un vizio non sanabile ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990 e non è recuperabile mediante il ragionamento ipotetico di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il difetto o l’inadeguatezza della motivazione non sono assimilabili alla mera violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 17 maggio 2023 richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria per un periodo di tredici settimane, a fronte della contrazione dell’attività di un’unità produttiva. A fondamento dell’istanza aveva rappresentato che le commesse acquisite registravano ritardi per le mancate o ritardate autorizzazioni amministrative necessarie all’avvio dei lavori da parte dei committenti. L’INPS, con provvedimento del 21 giugno 2023, aveva parzialmente accolto la richiesta, prendendo atto della comunicazione di anticipata ripresa dell’attività.
Con successivo provvedimento del 29 settembre 2023 l’Istituto ha annullato in autotutela la concessione, ritenendo i ritardi burocratici eventi prevedibili e riconducibili all’organizzazione e programmazione aziendale. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’illegittimità sostanziale del diniego e il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico all’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude, in via preliminare, che al procedimento di autotutela si applichi il terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, riferibile ai soli procedimenti attivati ad iniziativa del privato. Il vizio formale denunciato, tuttavia, non è idoneo a incidere sul contenuto sostanziale dell’atto, attesa la legittimità del diniego del beneficio, già affermata dal Tribunale in analoga controversia.
Nel merito, il Collegio richiama la natura eccezionale dell’integrazione salariale, che deroga al sinallagma retributivo con assunzione del costo a carico della collettività e va quindi interpretata restrittivamente. I fatti che determinano la sospensione dell’attività devono risultare estranei non solo all’imprenditore, ma anche ai soggetti con cui lo stesso ha concluso contratti. Il Cons. Stato, Sez. III, n. 327 del 14 gennaio 2019, in fattispecie analoga, ha escluso il beneficio quando la sospensione è imputabile alla condotta del committente che ha aggiudicato l’appalto in difetto delle autorizzazioni, vicenda inquadrabile nel rischio di impresa.
Il Collegio ritiene non pertinente il richiamo alla sentenza del C.G.A.R.S. n. 424 dell’11 giugno 2020, relativa a diversa fattispecie di opere pubbliche di grandi dimensioni. Neppure il legittimo affidamento vale a fondare la pretesa, avendo l’impresa volontariamente assunto, mediante clausola contrattuale, il rischio della mancata autorizzazione all’esecuzione delle commesse. Il diniego del beneficio è dunque legittimo nel merito.
Il fulcro del decidere si sposta allora sul potere di annullamento in autotutela. L’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990 richiede la sussistenza di ragioni di interesse pubblico e la considerazione degli interessi dei destinatari. Il provvedimento impugnato si limita a formule di stile, affermando in modo generico l’interesse dell’Istituto all’annullamento e il mancato decorso di un periodo eccessivamente ampio dall’emanazione dell’atto. La motivazione è apparente e insufficiente: non esplicita le concrete ragioni di pubblico interesse, diverse dal mero ripristino della legalità, né considera l’affidamento del beneficiario, che aveva già anticipato l’integrazione ai lavoratori.
Il Collegio richiama il principio per cui la motivazione è presidio di legalità sostanziale, non sostituibile dal ragionamento ipotetico dell’art. 21-octies, comma 2 (Cons. Stato, Sez. II, n. 8193 del 6 settembre 2023). La comparazione tra interesse pubblico e posizione del privato non risulta svolta neppure in giudizio. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.