Rinnovo dell’interdittiva antimafia richiede elementi nuovi dopo esito positivo del controllo giudiziario (TAR Puglia n. 19 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo o l’aggiornamento dell’interdittiva antimafia, adottato ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 all’esito positivo del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, è legittimo solo se sorretto da una motivazione accurata che dia conto di un aliquid novi rispetto ai fatti già posti a base del primo provvedimento interdittivo. Non è sufficiente ripetere in modo tralatizio la mera permanenza di rapporti di parentela con soggetti gravati da pregiudizi, occorrendo elementi indiziari nuovi, o anche preesistenti ma non conosciuti o apprezzati in una nuova chiave di lettura univoca, idonei ad attualizzare il periculum di infiltrazione. L’esito favorevole del controllo giudiziario, validato dal tribunale della prevenzione, non vincola il Prefetto in virtù di una presunzione assoluta di avvenuta bonifica, ma impone un onere motivazionale rafforzato. In difetto, il rinnovo è illegittimo per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’azienda agricola nel settore dell’allevamento bovino, impugnava il provvedimento interdittivo antimafia emesso nei suoi confronti dalla Prefettura. Il provvedimento si fondava sulla riconduzione del genitore a un clan operante nel territorio, pur in assenza di precedenti penali a carico dell’istante. Il ricorso principale deduceva la violazione del contraddittorio procedimentale ex art. 7 legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
La domanda cautelare veniva respinta. L’impresa veniva poi ammessa, su istanza volontaria, al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, con esito positivo e revoca del controllo, su conclusione conforme del P.M. e dell’Avvocatura dello Stato. La Prefettura, tuttavia, rinnovava l’interdittiva. Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava il nuovo provvedimento, deducendo la mancanza di attualità degli elementi di fatto e la mancata considerazione dell’esito favorevole del controllo giudiziario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta unitariamente le censure per identità di ratio e distingue l’esito dei due gravami. Quanto al ricorso principale, la Sezione ritiene infondata la doglianza sulla carenza di contraddittorio. Richiamando la giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia UE, ord. 28 maggio 2020, C-17/2020) e amministrativa (Cons. St. n. 820 del 2020; Cons. St. n. 3182 del 2021), osserva che il procedimento finalizzato all’informazione antimafia conosce un’interlocuzione solo eventuale, rimessa all’apprezzamento discrezionale del Prefetto ex art. 93, comma 7, d.lgs. n. 159/2011. Nemmeno la novella dell’art. 48 d.l. n. 152/2021, che ha modificato l’art. 92, comma 2-bis, introduce un contraddittorio necessario.
La valutazione prefettizia si informa al paradigma del “più probabile che non” e non a quello penale dell’oltre il ragionevole dubbio, come precisato da Cons. St. n. 4938 del 2018 e Cons. St. n. 5410 del 2018. Il collegamento rilevante può essere compiacente o soggiacente, e il contesto familiare assume rilievo autonomo, specie in presenza di una struttura clanica. Il primo provvedimento interdittivo recava dunque motivazione adeguata, trovando i fatti apprezzati puntuale riscontro nel procedimento di controllo giudiziario, ove era emerso un contesto familiare pregiudizievole. Il ricorso principale va pertanto respinto.
Sui motivi aggiunti, la questione centrale è il rapporto tra il controllo giudiziario conclusosi favorevolmente e le successive valutazioni prefettizie di aggiornamento. La Sezione richiama Cons. St. n. 4912 del 2022: la funzione bonificante del controllo non può essere obliterata, ma non deriva una presunzione assoluta di avvenuta bonifica. Devono però emergere, a valle del controllo, episodi o relazioni che depongano per la permanenza del rischio infiltrativo, con compiuta evidenza motivazionale e ponderazione del percorso compiuto dall’imprenditore.
Applicando tali coordinate, il rinnovo appare illegittimo. La Prefettura fonda la riedizione sugli stessi fatti già valutati, senza nulla dire sull’esito positivo del controllo, sebbene il tribunale della prevenzione avesse rilevato il mutamento del quadro storico e giuridico e l’adeguamento dell’azienda alle prescrizioni. Il provvedimento si limita a ripetere la permanenza dei rapporti di parentela, senza indicare alcuna forma di collegamento attuale superiore ai rilievi positivi emersi. Il rinnovo postula un aliquid novi che attualizzi il periculum: in difetto, i motivi aggiunti sono accolti e il rinnovo annullato, con salvezza degli ulteriori poteri dell’Amministrazione e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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