Controversia sull’indennizzo ex art. 42-bis spetta al giudice ordinario (Cons. Stato n. 2382 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la quantificazione e la corresponsione dell’indennizzo dovuto in conseguenza dell’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, lett. g), cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione anche quando la domanda sia formalmente costruita come impugnazione del provvedimento o come accertamento del silenzio, ove il suo oggetto sostanziale sia la determinazione dell’importo dovuto. La natura della pretesa, e non la veste formale dell’atto impugnato, radica la giurisdizione. Il giudice amministrativo deve dichiarare il proprio difetto, con facoltà di riassunzione dinanzi al giudice ordinario ex art. 11 cod. proc. amm..

Il Fatto

La società concessionaria, incaricata della gestione dell’infrastruttura autostradale, ha realizzato la viabilità complanare all’autostrada e ha occupato alcune aree di proprietà di una società immobiliare. Dopo l’occupazione, la concessionaria ha avviato la procedura di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, concludendola con dispositivi notificati nel 2020.

La società proprietaria ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Lazio, contestando la quantificazione dell’indennizzo e chiedendo l’accertamento del silenzio dell’amministrazione sulle ulteriori aree occupate, oltre alla nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, accolto il ricorso e ordinato alla concessionaria di pronunciarsi sull’acquisizione o sulla restituzione delle aree. La concessionaria ha proposto appello, riproponendo l’eccezione di giurisdizione e censurando la configurabilità del silenzio-inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo d’appello, incentrato sul difetto di giurisdizione. La questione giuridica centrale consiste nello stabilire se la controversia appartenga al giudice amministrativo o a quello ordinario. La risposta dipende dall’oggetto sostanziale della pretesa, non dalla qualificazione formale dell’atto impugnato.

La Corte ricostruisce il petitum del ricorso di primo grado. La ricorrente aveva chiesto l’annullamento dei provvedimenti proprio “in ragione della quantificazione degli importi disposti ai sensi dell’art. 42-bis“. Non era contestata la motivazione dell’acquisizione, ma si assumeva che il calcolo dell’indennizzo non rispettasse la regola del valore venale del bene al momento del trasferimento. La domanda si riduceva, quindi, alla determinazione dell’importo dovuto.

Su questa base il Consiglio di Stato qualifica la controversia come rientrante nella giurisdizione ordinaria ex art. 133, lett. g), cod. proc. amm., trattandosi di determinazione e corresponsione dell’indennità conseguente ad atti di natura espropriativa o ablativa. Il richiamo è alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che assegna tali pretese al giudice ordinario.

Il Collegio affronta poi il secondo motivo, relativo alla formazione del silenzio-inadempimento. La tesi dell’appellante è fondata: la concessionaria aveva dato riscontro alla nota della società del 27 marzo 2019 e i verbali di restituzione del 2015 non erano stati impugnati. Le note su cui si sarebbe formato il silenzio avevano comunque ad oggetto la quantificazione dell’indennizzo. Anche sotto questo profilo difetta la giurisdizione amministrativa. La Corte accoglie l’appello, respinge il ricorso di primo grado e dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa può essere riassunta ex art. 11 cod. proc. amm.. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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