Revocazione per errore di fatto: materiale percezione e non interpretazione (Cons. Stato n. 1698 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, tale da indurre il giudice a decidere su un falso presupposto fattuale, ritenendo documentalmente escluso un fatto provato o provato un fatto inesistente. L’errore deve cadere su un punto non controverso, essere stato decisivo e apparire con immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Non integra il vizio revocatorio l’erroneo apprezzamento dell’incidenza di un atto sulla sorte del contratto, né la qualificazione giuridica di una delibera urbanistica e del suo peso causale. La scelta lessicale del giudice, se riferibile a un mero refuso, non dimostra l’inconsapevolezza del contenuto dell’atto. Resta estranea al giudizio di revocazione la valutazione circa il carattere temporaneo o definitivo dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva stipulato nel 2009 un accordo transattivo con la Regione e con la società concessionaria, chiudendo un contenzioso espropriativo. In cambio della cessione di aree e della posa di un fascio tubiero, le controparti si impegnavano a realizzare la viabilità di accesso all’area di fitodepurazione. L’obbligo restava inadempiuto e una delibera di Giunta del 2016 stralciava l’intervento dal rapporto concessorio.

Il T.a.r. respingeva in parte il ricorso e ne dichiarava l’inammissibilità per il resto. In appello la Sezione accoglieva gli appelli incidentali e riteneva estinte le obbligazioni per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell’art. 1256 cod. civ., per effetto di un parere negativo e del mutato assetto urbanistico del Comune. La società proponeva allora revocazione per errore di fatto, deducendo la natura meramente facoltativa del parere e la sola adozione, non approvazione, della variante.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce i requisiti dell’errore di fatto richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 5609 del 29 novembre 2017 e Cass. civ., sez. VI, n. 20635 del 31 agosto 2017: percezione materiale errata, punto non controverso e non motivato, decisività, evidenza ictu oculi.

Quanto al parere della società controllata, il Collegio esclude il vizio: non si contesta l’esistenza o il contenuto dell’atto, ma il modo in cui il giudice ne ha apprezzato l’incidenza sulla sorte della transazione. La critica integra al più un errore di giudizio, non censurabile con la revocazione.

Anche il secondo motivo non attiene a un errore di fatto. La ricorrente non individua elementi obiettivi dai quali evincere che il Collegio abbia usato il termine “approvazione” in senso strettamente tecnico. Può trattarsi di un mero refuso, non della prova dell’inconsapevolezza del contenuto della delibera. La sentenza richiama infatti l'”adozione” della variante e l’efficacia “immediatamente conformativa”, espressione riferibile alle misure di salvaguardia.

La Corte aggiunge che il riferimento alla delibera regionale del 2016 anziché del 2006 è verosimilmente un errore materiale, senza incidenza sull’esito. L’apprezzamento sul carattere temporaneo o definitivo dell’impossibilità sopravvenuta e sull’incidenza delle modifiche urbanistiche sul contratto esula dal giudizio revocatorio, attenendo all’interpretazione delle risultanze processuali.

Il mancato riferimento alla riadozione della variante nel 2017 e all’approvazione del nuovo strumento urbanistico nel 2024 non muta l’esito: anche il nuovo strumento esclude sull’area qualsiasi viabilità di nuova realizzazione. L’istanza è pertanto inammissibile, con compensazione integrale delle spese per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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