Nessun danno erariale per incarico a soggetto poi pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 19 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già collocati in quiescenza, previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con legge n. 114 del 2014, opera con riferimento alla condizione del soggetto al momento del conferimento dell’incarico. Il raggiungimento dei requisiti pensionistici nel corso di un rapporto legittimamente instaurato non determina, di per sé, alcun obbligo di trasformazione del rapporto da oneroso a gratuito né di cessazione anticipata. Non sussiste pertanto antigiuridicità della condotta né danno erariale risarcibile in capo agli amministratori che abbiano conferito l’incarico e ai soggetti che vi abbiano dato esecuzione, in assenza di una specifica previsione normativa o regolamentare che imponga di monitorare la posizione anagrafica e previdenziale dell’incaricato nel corso del rapporto.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria ha convenuto in giudizio quattordici soggetti – il Direttore generale di un’agenzia regionale per la protezione ambientale, il Presidente e i componenti della Giunta regionale firmatari della delibera di nomina, il dirigente estensore del documento istruttorio, i firmatari dei pareri di regolarità e di coerenza, i componenti della commissione esaminatrice – contestando un danno erariale di oltre 288.000 euro.

Secondo l’accusa, l’incaricato aveva proseguito l’incarico quinquennale conferito nel 2014 anche dopo aver maturato i requisiti per la pensione nel 2018, percependo emolumenti che sarebbero stati erogati contra legem. Tutti i convenuti si sono costituiti, eccependo la carenza di giurisdizione, la nullità della notitia damni, la prescrizione, l’insussistenza della violazione di legge e l’applicabilità della compensatio lucri cum damno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione: l’art. 1 della legge n. 20 del 1994, come modificato dal decreto-legge n. 76 del 2020, se da un lato sancisce l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, dall’altro non sottrae queste ultime a ogni controllo di legittimità. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 22811 del 2020, la Corte ribadisce che il giudice contabile può verificare la compatibilità delle scelte con le finalità pubbliche e con i principi di buon andamento e imparzialità.

Nel merito, la Corte esamina la notitia damni e la ritiene conforme ai requisiti di specificità e concretezza elaborati dalle Sezioni riunite n. 12/2011/QM: l’esposto individua un fatto preciso, realmente accaduto e non meramente ipotetico. Respinta anche l’eccezione di prescrizione, poiché il dies a quo decorre non dalla delibera del 2014 ma dalle singole erogazioni successive al 2018, mentre l’atto interruttivo risulta notificato nel 2022.

Il nucleo argomentativo riguarda la questione interpretativa del divieto. La Corte passa in rassegna le circolari della Funzione pubblica n. 6/2014 e n. 4/2015, la delibera della Sezione centrale di controllo n. 23/2014, le pronunce del Consiglio di Stato n. 4195 del 2017 e il parere Sez. I n. 309 del 2020, la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-670/18 e la pronuncia della Sez. II d’appello n. 328 del 2022. Da tale quadro emerge che il divieto riguarda i soggetti già collocati in quiescenza al momento del conferimento, non chi matura i requisiti in costanza di incarico. Vale il criterio del tempus regit actum.

La Corte condivide l’esigenza di evitare prassi elusive del divieto, ma esclude che nel caso concreto siano ravvisabili. L’incaricato ha maturato i requisiti solo nel corso del quinquennio; la norma invocata era entrata in vigore pochi mesi prima della delibera; i responsabili dell’agenzia si erano previamente attivati chiedendo un parere pro veritate, ottenendo risposta rassicurante. Manca, inoltre, una specifica disposizione che imponga di monitorare la posizione previdenziale dell’incaricato durante il rapporto.

Ne consegue l’esclusione della antigiuridicità e l’insussistenza del danno, con rigetto della domanda e integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità della questione e della formazione di un orientamento solo successivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *