Ordine di demolizione e pendenza dell’appello sul diniego di sanatoria (TAR Sicilia n. 1464 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza dell’appello avverso la sentenza che ha confermato il diniego di sanatoria non giustifica la cancellazione della causa dal ruolo né il rinvio sine die dell’udienza di merito, quando la sentenza di primo grado non sia stata sospesa dal giudice di appello. La mera prospettazione di una futura rimeditazione interpretativa o di un disegno di legge in discussione non integra il caso eccezionale richiesto dall’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm. L’ordine di demolizione adottato a seguito del diniego di sanatoria è legittimo finché quel diniego non sia rimosso in sede di appello. L’ordine che colpisce l’intero fabbricato è corretto quando la stessa domanda di sanatoria identifica l’abuso nell’intero manufatto e non nel solo ampliamento.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha ingiunto la demolizione del manufatto di loro proprietà, realizzato in zona sottoposta al vincolo di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia. L’ordine fa seguito alla sentenza della Sezione Terza del medesimo TAR, che ha respinto il ricorso avverso il diniego di sanatoria adottato nel 2015 per lo stesso immobile.
Avverso quella sentenza i ricorrenti hanno proposto appello innanzi al C.G.A.R.S., deducendo l’illegittimità derivata dell’ordine di demolizione e lamentando che il Comune abbia ingiunto la demolizione dell’intero fabbricato anziché del solo ampliamento oggetto della domanda di sanatoria. In pendenza dell’appello hanno chiesto la cancellazione della causa dal ruolo o il rinvio sine die, invocando la pregiudizialità dell’appello e l’esame, in sede legislativa regionale, di un disegno di legge sulla riapertura dei termini del primo condono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di differimento. La sentenza di primo grado è tuttora esecutiva, perché non sospesa dal giudice di appello, e la relativa istanza di sospensione non risulta neppure proposta. La mera pendenza dell’appello, priva di sospensione, non costituisce motivo idoneo a giustificare il rinvio della trattazione.
Le ulteriori ragioni addotte non integrano il caso eccezionale che, solo, consente il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm. La prospettata rimeditazione interpretativa sull’efficacia erga omnes dell’art. 15 legge reg. Sicilia n. 78/1976 e l’esame del disegno di legge regionale non hanno rilievo in questa sede. Il differimento, osserva il Collegio, non può servire a gestire un eventuale sopravvenuto difetto di interesse, circostanza che nel caso concreto non ricorre: la parte si limita ad anticipare un possibile sviluppo futuro.
Nel merito, il motivo di illegittimità derivata non è accolto. L’Amministrazione ha adottato l’ordine di demolizione a seguito di un diniego di sanatoria allo stato legittimo, e la determinazione risulta ragionevole. Il Collegio tiene ferma la propria decisione, salvi gli effetti consequenziali di un’eventuale riforma in appello della sentenza della Sezione Terza.
Quanto al secondo motivo, la censura non regge. La stessa domanda di sanatoria presentata nel giugno 1986 identifica l’immobile abusivo nell’intero fabbricato, con la relativa superficie e volumetria e con l’ultimazione dei lavori nel 1983. Tale specificazione è riprodotta nel dispositivo del diniego, che richiama l’immobile edificato in assenza di concessione e composto come dichiarato dalla ditta. Il provvedimento impugnato è pertanto pienamente legittimo.
Il ricorso è in conclusione respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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