Perdita del grado sopravvenuta e revoca della pensione militare per infermità (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 13 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La perdita del grado per motivi disciplinari, sopravvenuta alla cessazione dal servizio per infermità, non retroagisce a modificare la causa di cessazione quando, al momento in cui questa si è verificata, non pendeva alcun procedimento disciplinare. L’art. 923, comma 5, d.lgs. n. 66/2010, nella formulazione applicabile ratione temporis, subordina l’effetto retroattivo della riqualificazione della causa di cessazione alla pendenza, a quella data, del procedimento poi sfociato nella perdita del grado. La norma introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 2, d.lgs. n. 173/2019 opera solo per l’avvenire e non sana il difetto originario del presupposto. Resta pertanto fermo il diritto alla pensione normale maturata ex art. 1841, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, con obbligo di restituzione di quanto trattenuto. È invece devoluta al giudice del rapporto di lavoro la cognizione sulla riliquidazione del TFS.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, veniva collocato in congedo assoluto per infermità con decorrenza dal 25.10.2016 e conseguiva la pensione con decorrenza dal 26.10.2016. Al momento della cessazione era pendente a suo carico un procedimento penale.
Definita la vicenda penale con condanna irrevocabile, senza applicazione di pene accessorie, il Ministero della Difesa avviava nel 2021 un procedimento disciplinare e ne disponeva la perdita del grado per rimozione. L’INPS, ricevuta la comunicazione della mutata causa di cessazione, sospendeva e poi revocava il trattamento pensionistico e riliquidava il TFS, quantificando indebiti per euro 9.729,41. Il ricorrente impugnava tali provvedimenti davanti al giudice delle pensioni.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il giudice afferma il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla contestata riliquidazione del TFS. La giurisdizione pensionistica, definita dagli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934, copre il diritto, la misura e la decorrenza delle pensioni pubbliche e le materie strumentali; il trattamento di fine servizio ricade invece nella cognizione del giudice del rapporto di lavoro, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 18076/2009, n. 17927/2013 e n. 26935/2014 per le pensioni e dalle Sezioni Unite n. 11849/2016, n. 25039/2013 e n. 10455/2008 per il TFS.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo vigente alla data della cessazione. L’art. 923, comma 5, d.lgs. n. 66/2010 prevedeva che la cessazione dal servizio per una delle cause elencate producesse effetto dal momento della loro occorrenza anche in pendenza di procedimento penale o disciplinare, ma che, se quel procedimento si fosse concluso con la perdita del grado, la cessazione si sarebbe considerata avvenuta per tale causa.
Il giudice aderisce all’interpretazione della Seconda Sezione centrale d’appello — richiamando le sentenze n. 7 del 09.01.2024, n. 673 del 29.12.2022 e n. 47 dell’11.02.2021 — secondo cui la riqualificazione automatica presuppone piena sovrapponibilità di tipologia tra il procedimento pendente alla cessazione e quello poi conclusosi con la perdita del grado. L’aggiunta del periodo al comma 5 a opera del d.lgs. n. 173/2019, entrato in vigore il 20.02.2020, conferma che prima di quella data la pendenza del procedimento era condizione necessaria dell’effetto retroattivo.
Nel caso concreto, alla cessazione pendeva solo il procedimento penale, conclusosi senza pene accessorie, mentre il procedimento disciplinare venne avviato solo nel 2021. Manca dunque il presupposto per la retroazione. Il giudice sottolinea l’incidenza della successiva normativa sul transito nei ruoli civili: le modifiche del 2017 hanno introdotto la sospensione della procedura in pendenza di procedimento disciplinare, ma non si applicano ratione temporis. Il ricorrente, nel 2016, non poteva prevedere che la propria scelta sarebbe stata travolta da norme future.
Il ricorso è pertanto accolto quanto alla revoca della pensione, con riconoscimento del diritto al ripristino del trattamento e alla restituzione di quanto trattenuto. Le spese sono compensate in ragione della non incontroversa interpretazione della norma.
Nota della Redazione
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