Cambio fornitore nei voucher digitali: la tempestività si misura sulla rendicontazione (TAR Sicilia n. 1450 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di segnalare tempestivamente la variazione del fornitore nei contributi per la digitalizzazione delle PMI grava sui soggetti beneficiari dei voucher, non sui meri partecipanti alla procedura di selezione. La tempestività della comunicazione non si riferisce alla fase istruttoria delle domande di ammissione, ma a quella successiva della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute. La clausola del bando che anticipi tale onere alla fase precedente l’instaurazione del rapporto è irragionevole e non può essere desunta dal dato letterale. L’interpretazione amministrativa che aggravi la posizione del privato oltre il testo della lex specialis viola i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e il divieto di aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990. Ne consegue l’illegittimità del diniego di autorizzazione fondato su una tempestività non prevista dalla disciplina di gara.

Il Fatto

Con deliberazione della Giunta Camerale n. 26 del 16.04.2019, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia approvava il bando “Voucher Digitali I 4.0 – anno 2019”, destinando alle PMI risorse pari a € 1.000.000,00. La società ricorrente partecipava al bando pubblicato il 06.05.2019 e, appresa la concessione del beneficio, con pec del 16.10.2020 comunicava, ai sensi dell’art. 11 del bando, la variazione del fornitore, divenuto inattivo il precedente e presentando il nuovo le medesime caratteristiche.

Dopo l’ammissione al beneficio comunicata con pec del 03.11.2020, la Camera di Commercio, con nota prot. n. 0024459/U del 05.11.2020, negava l’autorizzazione alla sostituzione per carenza del requisito di tempestività richiesto dall’art. 11, comma 1, lettera e), del bando. Le successive doglianze della società non modificavano la posizione dell’ente, reiterata con nota prot. n. 24991 del 13.11.2020. Il ricorso, dapprima proposto al Tribunale di Catania ex art. 702 c.p.c. e dichiarato ivi inammissibile per difetto di giurisdizione, veniva riassunto davanti al TAR con ricorso notificato il 14.02.2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nel coordinamento tra il testo della clausola di gara e le esigenze istruttorie dell’Amministrazione. La lettera e) dell’art. 11 impone l’onere di segnalazione a carico dei “soggetti beneficiari dei voucher”, e non dei partecipanti alla procedura. Da qui la prima conclusione: l’obbligo sorge solo in capo a chi abbia effettivamente conseguito il contributo, poiché prima di tale momento manca ogni rapporto giuridico con l’ente erogatore.

Il Tribunale sottolinea l’irragionevolezza di onerare di comunicazioni tempestive soggetti che potrebbero non maturare alcuna pretesa verso la pubblica amministrazione. Richiama, in proposito, il meccanismo dell’art. 12 della legge n. 241/1990: è solo con l’espletamento della selezione che l’aspettativa del privato si converte in diritto soggettivo, e da quel momento sorgono gli obblighi reciproci.

Il passaggio decisivo riguarda la collocazione temporale della tempestività. Questa non attiene alla fase di istruttoria delle domande, ma a quella successiva della “presentazione della rendicontazione delle spese sostenute”. Le esigenze di invarianza dei dati istruttori, in astratto meritevoli di tutela, avrebbero dovuto essere soddisfatte dall’Amministrazione inserendo nell’avviso pubblico termini ultimi correlati alla conclusione della procedura valutativa a sportello. L’omissione non può essere addossata al privato.

La lettura proposta dall’ente, secondo il Collegio, viola non solo l’art. 12 della legge n. 241/1990, ma ancor più l’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, che impronta i rapporti tra cittadino e amministrazione ai principi di collaborazione e buona fede, e il divieto di aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990. Richiedere la tempestività a tutti i partecipanti, indipendentemente dall’utilità della comunicazione per i già beneficiari, finisce con il gravare ingiustificatamente la posizione dei meri presentatori di domanda.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene la variazione sanabile e priva di pregiudizio per le finalità del progetto, essendo intervenuta otto giorni dopo l’ammissione e prima della rendicontazione: la revoca ex art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 presuppone fatti non sanabili o comportamenti di particolare gravità, qui assenti. Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti annullati, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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