Contenzioso elettorale e onere di specificità dei motivi nel ricorso (TAR Puglia n. 1 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso elettorale il risultato della competizione può essere sovvertito solo in presenza di patologie documentate del procedimento, desumibili da elementi sintomatici di irregolarità meritevoli di sanzione. Non costituiscono idonea piattaforma probatoria le indiscrezioni diffuse al termine dello spoglio, le notizie degli organi di informazione e le proiezioni pubblicate sui siti istituzionali, in quanto prive del crisma della ufficialità. Il ricorso deve indicare i motivi specifici a pena di inammissibilità, non essendo sufficiente ipotizzare l’erronea attribuzione o sottrazione di voti. Il riconteggio delle schede è ammissibile solo in presenza di irregolarità immediatamente apprezzabili da soggetti muniti di legittimazione a partecipare al procedimento elettorale.

Il Fatto

Due candidati consiglieri comunali, collocatisi rispettivamente al secondo e al terzo posto nella lista classificata prima e seconda dei non eletti, hanno impugnato davanti al TAR Puglia le operazioni elettorali per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale, svoltesi in due tornate, chiedendo l’annullamento e la correzione dei risultati.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, i dati diffusi al termine dello spoglio attribuivano alla loro lista un vantaggio sui competitori, tale da assicurare due seggi; all’atto della proclamazione degli eletti il risultato si era invece ribaltato per effetto di un sorpasso di pochi voti di preferenza, con attribuzione di un solo seggio. Il Comune non si è costituito; l’Ufficio centrale elettorale si è costituito in giudizio, unitamente ai controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare la fondatezza della piattaforma probatoria, domandandosi se le fonti indicate dai ricorrenti fossero idonee a sollecitare la potestà giurisdizionale di merito. La risposta è negativa: gli elementi raccolti non superano la soglia di sbarramento costituita dal coefficiente probatorio minimo dei fatti posti a fondamento della pretesa.

Il ragionamento muove dalla peculiare esigenza di rapidità che connota la materia elettorale, preordinata al tempestivo insediamento degli organi di governo locale, in ossequio al principio di continuità dell’azione amministrativa. Da ciò la regola per cui il risultato può essere sovvertito solo in presenza di patologie documentate del procedimento, tratte da elementi sintomatici di vere e proprie irregolarità. Nel caso concreto, le fonti invocate consistono in indiscrezioni e proiezioni non munite del crisma dell’ufficialità, come tali prima facie insufficienti.

Il Collegio valorizza la circostanza che il procedimento elettorale prevede soggetti — scrutatori e rappresentanti di lista — legittimati a sollevare contestazioni in sede di spoglio. Il riconteggio delle schede può quindi ammettersi solo in presenza di irregolarità immediatamente apprezzabili da chi è munito di legittimazione. Il richiamo alla sentenza del TAR Sicilia n. 3319 del 9 novembre 2023 conferma che il ricorrente deve fornire un principio di prova riferito a circostanze oggettivamente desumibili dagli atti, quali contestazioni o dichiarazioni dei rappresentanti di lista contenute nei verbali sezionali.

Su un distinto piano, il Collegio rileva la violazione dell’art. 40, comma 2, cod. proc. amm.: i motivi specifici costituiscono elemento essenziale del ricorso, a pena di inammissibilità, perché delimitano l’oggetto del giudizio e il perimetro delle censure. Al di là della generica rappresentazione di presunte discrasie tra verbali, i ricorrenti non hanno indicato quali specifiche illegittimità siano state consumate in sede di spoglio, né se l’errore abbia preso forma attraverso l’illegittima applicazione delle regole sul voto disgiunto.

Il ricorso è pertanto inammissibile; le spese processuali sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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