Sanatoria edilizia: ricorso inammissibile se non notificato al controinteressato (TAR Abruzzo n. 1 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il ricorso va notificato anche al proprietario del fondo su cui insiste l’opera abusiva, ove questi abbia un interesse uguale e contrario alla sanatoria. La sua posizione di controinteressato sussiste quando l’opera sia stata realizzata senza il suo assenso e lo stesso abbia segnalato l’abuso all’amministrazione. L’omessa notifica a uno dei controinteressati rende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non essendo sufficiente che il ricorrente conoscesse la posizione del terzo. Resta assorbita ogni ulteriore eccezione, salvo che il collegio ne rilevi comunque la fondatezza.

Il Fatto

Il ricorrente ha realizzato la sopraelevazione di un muro di cinta insistente su un terreno demaniale gravato da uso civico e confinante con una particella privata. A seguito di esposto del proprietario di quest’ultima e di successivi sopralluoghi, il Comune ha accertato l’assenza di titolo edilizio ed ha emanato ordinanza di demolizione. Il ricorrente, dichiarandosi responsabile dell’abuso, ha presentato istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per la sola sopraelevazione del muro, con contestuale richiesta di nulla-osta paesaggistico ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004.

Sull’istanza si è formato il silenzio-rigetto. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento tacito chiedendo, in via subordinata, l’accertamento della non necessità del nulla-osta e la declaratoria del silenzio-inadempimento sull’acquisizione della compatibilità paesaggistica. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato e per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina per prima l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica al soggetto controinteressato. La circostanza che la sopraelevazione insista sul terreno del terzo risulta incontestata: lo stesso ricorrente, nell’istanza di accertamento di conformità, ha dichiarato che il muro è posto sulla dividente e che, per quanto ne conosce, ricade sulla proprietà di quel soggetto.

Da qui la qualificazione del terzo come controinteressato. Egli ha interesse alla rimozione della sopraelevazione realizzata senza autorizzazione sulla sua proprietà e, a tal fine, ha presentato l’esposto al Comune che ha dato avvio ai sopralluoghi e al procedimento. Il suo interesse è dunque uguale e contrario a quello del ricorrente, che mira invece a conservare l’opera mediante la sanatoria.

Il ricorso avverso il silenzio-rigetto andava quindi notificato anche a tale soggetto. Il ricorrente non vi ha provveduto, pur avendolo già individuato come interessato nella propria istanza. Da ciò l’inammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., non essendovi dubbi sulla piena conoscenza della posizione del terzo.

Assorbita la seconda eccezione, il collegio osserva comunque che anche il difetto di legittimazione attiva del ricorrente sarebbe fondato. L’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 attribuisce la legittimazione a più soggetti che astrattamente hanno concorso all’abuso, ma nessuno può chiedere la sanatoria senza il consenso dell’effettivo titolare del bene su cui insistono le opere. Il titolare potrebbe essere estraneo all’abuso e avere interesse contrario alla sua conservazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio in favore del Comune, liquidate in euro 1.000,00 ex art. 91 cod. proc. civ.. Il collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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