Dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento e ammonizione (TAR Lombardia n. 1 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento, ai sensi dell’art. 129 d.P.R. n. 3/1957, presuppone la previa ammonizione del dipendente e richiede che lo stesso riporti, al termine dell’anno in cui è stato richiamato, una qualifica inferiore al “buono”. Il giudizio di insufficienza si ancora alle valutazioni periodiche del rendimento e all’esito dell’ammonizione, non alle assenze per malattia. La mancanza di termini perentori di conclusione non inficia il procedimento, quando i rinvii siano disposti a vantaggio del dipendente per consentirne il ravvedimento. La comunicazione di avvio che indichi l’oggetto, il termine per le osservazioni e la facoltà di accesso assicura la partecipazione procedimentale. Il sindacato di legittimità resta nei limiti dell’eccesso di potere.

Il Fatto

Un agente scelto di polizia penitenziaria impugna davanti al giudice amministrativo il decreto con cui il Ministero della Giustizia lo ha dispensato dal servizio ai sensi dell’art. 129 d.P.R. n. 3/1957, con decorrenza dalla data del provvedimento e salvo il trattamento di quiescenza. Il provvedimento si fonda sul parere unanime del Consiglio di Amministrazione e su una motivazione che richiama i rapporti informativi degli anni 2015-2017, costantemente attestanti il giudizio di “mediocre”, l’ammonizione rivolta al dipendente a mutare condotta, i periodi di osservazione concessi e le relazioni successive, tutte negative.

Il ricorrente deduce violazione delle garanzie procedimentali, della legge n. 241/1990 e dell’art. 129 citato, oltre a eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria, chiedendo l’annullamento e la condanna al reintegro. La domanda cautelare è respinta. In prossimità dell’udienza il ricorrente deposita il provvedimento con cui la Commissione ex art. 50 d.lgs. n. 443/1992 ha accolto il suo ricorso avverso la classifica dell’anno 2022, incrementando il punteggio e confermando però il giudizio complessivo di “mediocre”.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso sotto tutti i profili. Quanto alla comunicazione di avvio, essa conteneva tutte le informazioni idonee ad assicurare l’interlocuzione procedimentale: l’oggetto del procedimento, il termine di quindici giorni per le osservazioni, la facoltà di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e la possibilità di esercitare il diritto di accesso. La contestazione dell’insufficiente rendimento è sufficientemente specifica, poiché il rendimento è ancorato alle valutazioni periodiche e all’esito dell’ammonizione.

Sul secondo motivo, il Tribunale rileva che il procedimento di dispensa non prevede termini perentori. La lunga durata è dipesa dai ripetuti rinvii del Consiglio di Amministrazione, disposti per concedere al dipendente ulteriori possibilità di modificare la propria condotta; tali rinvii sono stati quindi disposti a vantaggio del ricorrente, che non può dolersene. I rapporti informativi del decennio, tutti attestanti rendimento “mediocre” anche dopo l’ammonizione, costituiscono presupposto sufficiente per la dispensa.

Il Collegio sottolinea che il provvedimento è motivato in modo chiaro e comprensibile, fondandosi sul rendimento costantemente negativo. Il comportamento successivo all’ammonizione ha anzi evidenziato un peggioramento, con ritardi frequenti, una diffida a presentarsi in orario e un numero di giorni di servizio ridotto rispetto alle assenze, anche nel mutato contesto lavorativo.

Quanto ai motivi sul merito delle contestazioni, il Tribunale esclude che la dispensa sia stata fondata sulle assenze per malattia: la motivazione correla il provvedimento esclusivamente alle condotte tenute nel periodo di osservazione, caratterizzate da negligenza, scarso attaccamento al lavoro e ritardi ingiustificati. Nessun rilievo utile assume la nota ministeriale depositata in giudizio, che conferma la classifica di “mediocre” dell’anno 2022. Il Collegio ricorda che, ai fini della legittimità della dispensa, è sufficiente che nell’annualità successiva all’ammonizione il dipendente abbia riportato una qualifica inferiore al “buono”, circostanza verificatasi per il 2019 e per il triennio 2020-2022.

Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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