Laurea magistrale a ciclo unico è titolo aggiuntivo valutabile nei concorsi (TAR Puglia n. 2 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, in parte qua, il bando di concorso che, nel prevedere la valutazione dei titoli aggiuntivi, esclude la laurea magistrale a ciclo unico posseduta dal candidato ove il titolo minimo di accesso sia la laurea triennale. Il diploma di laurea del vecchio ordinamento e la laurea magistrale a ciclo unico costituiscono titolo di studio superiore rispetto a quello minimo richiesto per l’ammissione. La loro mancata valutazione genera un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli manifestamente diversi, al termine di percorsi di studi differenti per insegnamenti, esami ed esperienze accademiche. Non è invocabile il principio di autoresponsabilità dichiarativa quando la lex specialis non consentiva di far valere il titolo superiore come aggiuntivo. È invece ragionevole la previsione che non attribuisce punti all’abilitazione professionale non attinente al profilo concorsuale.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso indetto dalla Regione Puglia con il bando n. 24 per tre posti di categoria D, profilo “Specialista della comunicazione istituzionale”. Tra i requisiti di ammissione l’art. 2 del bando richiedeva, alternativamente, la laurea di primo livello o la laurea magistrale. L’art. 7, comma 4, prevedeva fino a 8 punti per i titoli di studio ulteriori rispetto a quello utilizzato per l’ammissione, tra cui 1,5 punti per la laurea magistrale aggiuntiva e 1 punto per ogni abilitazione professionale attinente al profilo.

La candidata, in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e dell’abilitazione forense, superava le prove e si collocava al posto 117 con 23 punti. Impugnava la graduatoria, il bando e i verbali della Commissione, lamentando la mancata attribuzione dei 1,5 punti per la laurea magistrale e dell’1 punto per l’abilitazione forense.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento (sentenze n. 211 e 212 del 22 febbraio 2024, n. 1114 del 22 ottobre 2024) e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 3890 del 2022, Cons. Stato n. 6108 del 2023) secondo cui il titolo di studio superiore rispetto a quello minimo di ammissione va valutato come aggiuntivo. La diversità dei percorsi emerge dagli obiettivi del d.M. n. 270/2004: la laurea triennale assicura la padronanza di metodi e contenuti generali, la magistrale offre formazione avanzata per attività di elevata qualificazione.

Il vizio del bando consiste nell’aver consentito di far valere, ai fini dell’ammissione, sia la laurea triennale sia quella magistrale, senza però ammettere quest’ultima quale titolo ulteriore. Tale illegittimo impedimento, osserva il Tribunale, non consente di opporre alla ricorrente il principio di autoresponsabilità dichiarativa, richiamato dall’Amministrazione: la lex specialis le precludeva in radice la possibilità di far valere il titolo aggiuntivo. La giurisprudenza invocata dalla Regione (TAR Lazio n. 4188 del 2023) riguarda infatti una disciplina di segno diverso.

Quanto all’abilitazione forense, la censura è infondata. L’art. 7, comma 4, lett. b) del bando attribuisce il punto solo per l’abilitazione attinente al profilo. I master e i dottorati sono titoli di studio e non professionali, e la diversa categoria giustifica la diversa disciplina. Non è stata dimostrata l’attinenza dell’abilitazione forense al profilo della comunicazione e informazione.

Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con annullamento dell’art. 7 del bando in parte qua e riconoscimento dei 1,5 punti per la laurea magistrale a ciclo unico. Resta ferma ogni determinazione conseguente della Regione. Le spese sono compensate per la peculiarità delle questioni interpretative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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