Responsabile dell’abuso edilizio è anche il proprietario che non rimuove l’opera (TAR Toscana n. 2001 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione e ripristino dei luoghi previsto dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, riprodotto nell’art. 210 della L.R. Toscana n. 65/2014, va rivolto non solo all’esecutore materiale dell’intervento abusivo, ma anche a chi, avendo la disponibilità del bene e non rimuovendo l’opera, ne consente la permanenza sul suolo pubblico. La risalenza dell’abuso non impone una motivazione più articolata né rende tutelabile l’affidamento del privato alla conservazione dell’opera. Il giudice amministrativo conosce dell’usucapione solo in via incidentale, nei limiti dell’art. 8 c.p.a. e senza efficacia di giudicato. Le aree facenti parte del demanio comunale restano inusucapibili in difetto di formale sdemanializzazione.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario, dal 1980, di un’unità immobiliare in un fabbricato condominiale del Comune di Figline e Incisa Valdarno, con relativo resede perimetrato da un muro di confine. Nel novembre 2024 il Comune avvia il procedimento di accertamento di violazioni edilizie, ritenendo che quel muro insistesse su suolo di proprietà comunale, in conseguenza di uno sconfinamento riconducibile agli interventi eseguiti in attuazione di una convenzione urbanistica del 1994.

All’esito del procedimento il Comune adotta l’ordinanza n. 3 del 15 gennaio 2025, che ingiunge al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione della recinzione e ricostruzione secondo le prescrizioni urbanistiche e le dividenti catastali. Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR, che in sede cautelare ne sospende gli effetti con ordinanza n. 209 del 2025. Il Comune si costituisce e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento in fatto. Dalla documentazione depositata dal Comune solo dopo la tutela cautelare emerge lo sconfinamento: le ripetute proposte di acquisto formulate dal ricorrente e il verbale della Polizia Municipale, che fa fede fino a querela di falso, valgono come confessione stragiudiziale. La prova dello sconfinamento è quindi piena.

Passando al profilo soggettivo, il TAR richiama l’art. 210 della L.R. n. 65/2014, riproduttivo dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, che impone al Comune di ordinare la demolizione al “responsabile dell’abuso”. La nozione non si esaurisce nell’esecutore materiale. Il proprietario del resede dal 1980 rientra nell’ambito applicativo della norma, perché la sua inerzia contribuisce a mantenere l’opera sul suolo pubblico. Il Collegio aderisce all’orientamento che estende la qualificazione a chi ha la disponibilità del bene al momento dell’emissione della misura, salve le azioni di rivalsa nei rapporti interni.

Quanto alla risalenza dell’abuso, il TAR esclude che il lungo tempo trascorso imponga una motivazione rafforzata. L’affidamento del privato alla conservazione dell’opera abusiva non è tutelabile: la demolizione è prevista indipendentemente dal tempo trascorso.

Sul versante dell’usucapione dedotta per possesso ultratrentennale, il Collegio condivide l’eccezione del Comune sui limiti cognitivi del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 8 c.p.a., la conoscenza incidentale del diritto è funzionale alla verifica di legittimità dell’atto e non produce giudicato: solo una sentenza civile può accertare l’usucapione.

Nel merito, l’area occupata fa parte di una pubblica piazza e appartiene al demanio comunale. Tali beni non possono essere sottratti alla destinazione pubblica se non nei modi di legge e transitano al patrimonio disponibile solo con formale sdemanializzazione. All’area illecitamente occupata si applica quindi lo statuto dei beni pubblici, che ne sancisce l’inusucapibilità.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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