Ottemperanza e spese: esecutività della condanna prima dell’appello (TAR Sicilia n. 3466 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di primo grado sono esecutive ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. amm. e tale efficacia riguarda anche il capo che condanna alle spese processuali, il quale deve essere prontamente adempiuto dalla parte soccombente. La proposizione dell’appello non sospende di per sé l’esecutività della pronuncia impugnata, poiché la sospensione richiede un’apposita ordinanza del giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 98, comma 1, cod. proc. amm. Ne consegue che il pagamento delle spese eseguito dal Comune prima della riforma del capo in appello integra l’adempimento del titolo e fa venir meno il presupposto oggettivo dell’azione di ottemperanza, che va respinta. Nel giudizio di ottemperanza l’unico legittimato passivo è l’amministrazione individuata nel titolo da eseguire.

Il Fatto

Una sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto il ricorso di una privata condannando il Comune al pagamento delle spese processuali, liquidate in poco più di mille euro. La pronuncia era stata appellata davanti al C.G.A.R.S., che aveva distratto le spese del grado in favore del difensore antistatario e corretto l’errore materiale sulla statuizione delle spese.

Il difensore, dopo aver avviato senza esito una procedura esecutiva civile, ha proposto ricorso per l’ottemperanza chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di conformarsi al giudicato, la fissazione di un termine e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di aver già pagato le spese alla parte vittoriosa nel 2004.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. La sentenza da ottemperare individua nel Comune il soggetto obbligato al pagamento delle spese e, dunque, il correttamente intimato. Per la stessa ragione è giudicata fuori centro la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte vittoriosa: l’unico legittimato passivo dell’ottemperanza è l’amministrazione indicata nel titolo.

Il ricorso è dichiarato ammissibile. La procedura esecutiva civile promossa dal ricorrente ha natura interruttiva del termine decennale per l’esercizio dell’actio iudicati, essendo atto giudiziale diretto a conseguire quanto spetta in base al giudicato. È inoltre provata la notifica presso la sede reale dell’ente e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso, avvenuta il 5.09.2025.

Nel merito il ricorso è infondato. Il Comune aveva corrisposto alla parte vittoriosa la somma liquidata a titolo di spese già nel 2004, in esecuzione della sentenza di primo grado e prima che questa fosse emendata dal C.G.A.R.S. sul capo delle spese. Il Collegio richiama il principio dell’esecutività delle sentenze di primo grado, che vale anche per il capo condannatorio relativo alle spese, salvo sospensione disposta dal giudice dell’appello.

La proposizione dell’appello non determina di per sé alcuna sospensione dell’efficacia esecutiva: l’art. 98, comma 1, cod. proc. amm. attribuisce al giudice dell’impugnazione il potere di sospendere l’esecutività, su istanza di parte e in presenza di pregiudizio grave e irreparabile. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 10922 del 2023, che a sua volta cita Cass. civ., sez. III, n. 12872 del 2021, in ordine all’applicazione dell’art. 282 cod. proc. civ. ai capi condannatori. L’avvenuto pagamento fa quindi venir meno il presupposto oggettivo dell’ottemperanza, ossia l’inadempimento dell’amministrazione debitrice.

Il ricorso è respinto. Le spese di giudizio sono compensate per la sussistenza di eccezionali motivi ai sensi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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