Vincolo archeologico su immobili non tutelati: cessazione parziale e difetto di interesse (TAR Toscana n. 2002 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante che estenda il vincolo a unità immobiliari estranee alle esigenze di tutela, perché collocate ai piani superiori rispetto ai resti archeologici, è illegittima per irragionevolezza e difetto di motivazione. Se l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento limitatamente a tali porzioni, la materia del contendere cessa, con soccombenza virtuale dell’amministrazione tenuta alle spese. Per i beni che non risultino mai incisi dall’azione amministrativa, difetta ab origine l’interesse al gravame e il ricorso è inammissibile. La generica clausola di richiamo alle planimetrie catastali non vale a estendere il vincolo a subalterni non contemplati.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria in Firenze di alcune unità immobiliari ricomprese nell’area urbana denominata “Terme Capitoline”, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Cultura – Segretariato Regionale della Toscana ha dichiarato l’interesse archeologico particolarmente importante dell’area, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, ove sono stati rinvenuti resti di età romana e medievale.
Con un unico motivo la ricorrente ha censurato l’estensione del vincolo agli appartamenti ai piani secondo, terzo e quarto, oltre alla cantina al piano interrato, lamentando l’assenza di motivazione sull’inclusione di porzioni estranee alle esigenze di tutela. Nel corso del giudizio il Ministero ha annullato in autotutela il decreto limitatamente a una delle porzioni, respingendo la richiesta di ulteriore annullamento quanto ai restanti subalterni, sul presupposto che non fossero mai stati vincolati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’oggetto effettivo del provvedimento impugnato. Il decreto menzionava soltanto alcuni dei subalterni della particella catastale di proprietà della ricorrente. Rispetto a quello per cui è intervenuto l’annullamento d’ufficio, la materia del contendere cessa, restando ferma la soccombenza virtuale del Ministero.
Il Tribunale riconosce che le censure di ricorso colgono nel segno proprio con riguardo all’irragionevole estensione del vincolo a unità immobiliari poste ai piani superiori a quello terreno: il Ministero ha vincolato un bene per definizione estraneo alle esigenze di tutela archeologica.
Quanto ai restanti subalterni, la Corte esclude che siano mai stati sottoposti al vincolo. Depone in tal senso la stessa comunicazione di avvio del procedimento, che non li menziona, e la nota ministeriale del 14 marzo 2022. L’equivoco può essere stato ingenerato dal richiamo, contenuto nel decreto, alla particella con “restanti subalterni come dalle allegate planimetrie catastali“: le planimetrie rappresentano però le sole particelle interessate dal vincolo, non i subalterni.
Trattandosi di beni non incisi dall’azione amministrativa, sul piano processuale deve escludersi che possa ab origine configurarsi l’interesse al gravame. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse limitatamente a tali unità.
Sul regime delle spese, il Collegio le compensa per metà in ragione della reciproca soccombenza. La metà residua segue la prevalente soccombenza, ancorché virtuale, del Ministero, la cui iniziativa ha costretto la ricorrente a difendersi in giudizio, ed è liquidata in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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