Difetto di motivazione sul requisito del giovane agricoltore e integrazione postuma (TAR Sicilia n. 2005 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega la maggiorazione del contributo per la qualità di giovane agricoltore deve esplicitare gli elementi fattuali su cui si fonda la valutazione negativa. La formula apodittica secondo cui il titolare non è giovane imprenditore non consente di ricostruire l’iter logico dell’amministrazione e integra difetto di motivazione. Le ragioniaddotte dall’amministrazione solo in sede giurisdizionale, attraverso una relazione difensiva, non valgono a colmare il vuoto motivazionale e costituiscono integrazione postuma non consentita. Rilevata l’assenza di motivazione, il giudice amministrativo non detta le regole dell’azione amministrativa, ma annulla l’atto in parte qua e impone la rinnovazione della frazione di procedimento, in ossequio all’effetto conformativo della sentenza.

Il Fatto

La società ricorrente presenta domanda di aiuto nell’ambito della Misura 4.06 “Investimenti aziendali per l’irrobustimento delle filiere agricole e zootecniche” del P.O.R. Sicilia 2000-2006. L’amministrazione regionale concede il contributo nella misura del 40% della spesa ammessa.

La società contesta la mancata attribuzione della maggiore aliquota del 60%, che assume spettarle ai sensi dell’art. 8 del bando, per il possesso di due requisiti: l’allocazione dell’azienda in zona svantaggiata per oltre il 50% della SAU e la qualità di giovane agricoltore in capo al destinatario dell’aiuto. Propone ricorso gerarchico, parzialmente accolto quanto alla rideterminazione della spesa ammessa, e quindi ricorso giurisdizionale avverso gli atti che non riconoscono le maggiorazioni.

La Motivazione della Corte

Le censure relative al requisito della zona svantaggiata sono state oggetto di apposita verificazione. La relazione depositata ha accertato che la SAU ricadente in zona svantaggiata è inferiore al 50% di quella complessiva. All’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare a tali motivi; ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 1, cpa, per questa parte il giudizio è pertanto dichiarato estinto.

Residuano le censure sul requisito del giovane agricoltore. Nell’impugnato decreto di concessione l’amministrazione si limita ad affermare che il titolare dell’azienda non è giovane imprenditore. La valutazione, priva degli elementi fattuali su cui si fonda, non permette di comprendere l’iter logico seguito. Né gli altri atti impugnati consentono di evincere tali elementi.

La totale assenza di motivazione rivela che, sul punto, l’amministrazione non ha esercitato il proprio potere di valutazione discrezionale. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5, il Collegio ricorda il dovere del giudice di procedere all’assorbimento degli ulteriori motivi quando il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, non potendo il giudice dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora adempiuto al proprio munus.

Non vale a diversa conclusione la relazione che l’amministrazione ha indirizzato all’Avvocatura dello Stato, indicando le ragioni ostative all’accoglimento del ricorso in ordine alla qualifica di giovane imprenditore. Tali argomentazioni, non trovando riscontro nella motivazione degli atti impugnati, concretano una integrazione postuma della motivazione che, come noto, non è consentita in sede giurisdizionale, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4770.

Il ricorso è dunque accolto in parte qua, con annullamento degli atti impugnati nella parte relativa al difetto di possesso del requisito di giovane agricoltore e con obbligo per l’amministrazione di rinnovare la relativa frazione del procedimento, rideterminandosi sul punto in forza dell’effetto conformativo della decisione. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite, salvo il compenso del verificatore, posto a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 2, cpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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