Revoca licenza porto d’armi legittima per frequentazioni con pregiudicati (TAR Calabria n. 200 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi fondata su un giudizio di inaffidabilità del titolare rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, per illogicità o irragionevolezza manifesta. Il giudizio prognostico richiede la verifica dell’affidabilità e della buona condotta, non l’accertamento di un concreto abuso delle armi. A tal fine assumono rilievo, anche per meri indizi, le frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi penali, in ragione del potenziale pericolo che l’arma sia appresa da costoro. Non è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, trattandosi di misura a natura cautelare e non sanzionatoria. La revoca non contraddice il precedente rilascio, sussistendo un’ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate.

Il Fatto

Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento con cui il Questore della Provincia di Catanzaro ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, rilasciata in precedenza dalla medesima Questura.

L’unico motivo posto a fondamento del provvedimento è una comunicazione proveniente da un Comando, nella quale si segnala che il ricorrente è stato notato accompagnarsi con soggetti gravati da pregiudizi penali e di polizia. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 e l’eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, del difetto dei presupposti, della carenza motivazionale, della contraddittorietà e dell’illogicità. Egli evidenzia di essere incensurato, di aver prestato servizio per circa trentasette anni e di essere titolare del titolo da oltre trent’anni, senza mai aver subito provvedimenti disciplinari o penali. Sostiene che le frequentazioni contestate sono generici contatti casuali, in un piccolo centro abitato, e che manca una valutazione complessiva della sua personalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11, comma 1, R.D. n. 773/1931 prevede ipotesi di diniego automatico legate a condanne e misure di prevenzione; il comma 2 consente di negare l’autorizzazione a chi non può provare la buona condotta. L’art. 43 R.D. n. 773/1931 disciplina il rilascio della licenza di portare armi e, al comma 2, consente di ricusarla a chi non dà affidamento di non abusarne delle armi.

La Questura ha revocato il titolo non in forza dell’automatismo dei commi primi, ma sulla base di un apprezzamento negativo di affidabilità e buona condotta, riferibile ai commi secondi delle citate disposizioni. Tale giudizio soggettivo rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito, salvo illogicità o irragionevolezza manifesta.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui è sufficiente che dal comportamento del soggetto emerga, anche per meri indizi, l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi, senza necessità di un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale (TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 137 del 07.01.2021). L’affidabilità si desume da condotte significative attraverso una ragionevole valutazione complessiva, volta a cogliere il serio e non remoto pericolo di cattiva condotta (Cons. Stato, Sez. III, n. 4595 del 04.07.2019; TAR Calabria, Sez. I, n. 796 del 03.04.2018). Il diniego di rinnovo non contraddice il precedente rilascio, data l’ampia potestà di riesame (TAR Calabria, Sez. I, n. 591 del 14.04.2023).

Nel caso concreto, la notizia proveniente dal Comando, contenuta in un atto assistito da fede privilegiata fino a querela di falso, riferisce che il ricorrente è stato notato in diverse circostanze in compagnia di più soggetti con gravi pregiudizi penali, tra cui l’associazione per delinquere di stampo mafioso. La pluralità dei soggetti, la gravità dei reati e la molteplicità degli incontri costituiscono elementi sintomatici sufficienti. Le frequentazioni con pregiudicati assumono rilievo ostativo per il potenziale pericolo di apprensione dell’arma (Cons. Stato n. 801 del 25.01.2023; TAR Catanzaro n. 689 del 02.05.2023).

La valutazione dell’Amministrazione risulta congrua e adeguatamente motivata, anche alla luce delle giustificazioni offerte dall’interessato, ritenute non dirimenti. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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