Il TAR ordina l’esecuzione del giudicato sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 42 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il rimedio di cui all’art. 112 cod. proc. amm. è esperibile quando l’Amministrazione non abbia adempiuto e sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione e l’assenza di contestazione dell’omesso adempimento, unitamente alla certificazione del passaggio in giudicato, integrano i presupposti dell’ottemperanza. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, senza liquidazione di compenso quando l’incarico è affidato a un dipendente della stessa struttura debitrice.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del comparto scolastico, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che accertava il suo diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente destinatario della notifica della sentenza e del suo passaggio in giudicato, non aveva dato esecuzione al dictum.

La ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni, con accredito della somma dovuta e nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rito dell’esecuzione del giudicato. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice ordinario mediante apposita certificazione della cancelleria, requisito che consente di accedere al rimedio dell’art. 112 cod. proc. amm.

Il TAR ha poi accertato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, riconosce alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine è maturato a seguito della notificazione della sentenza al Ministero tramite posta elettronica certificata.

Determinante è risultata la posizione processuale dell’Amministrazione. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’omesso adempimento. Tale condotta ha rafforzato la fondatezza della domanda, rendendo incontroverso il mancato adempimento del giudicato.

In accoglimento del ricorso, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza, assegnando un termine di novanta giorni dalla notificazione della pronuncia amministrativa. Ha inoltre nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuandolo nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente delegato, per il caso di ulteriore inottemperanza, con successivo termine di sessanta giorni.

Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *