Interdittiva antimafia e quadro indiziario complessivo tra prescrizione e contiguità (TAR Calabria n. 201 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva costituisce misura di prevenzione fondata su una valutazione discrezionale del Prefetto, volta a impedire l’ingerenza della criminalità organizzata nell’attività d’impresa. La sua adozione prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e può sorreggersi su elementi sintomatici e indiziari, non essendo richiesto un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello dell’appartenenza mafiosa. Gli elementi raccolti non vanno valutati in modo atomistico, ma in un quadro indiziario complessivo, nel quale anche i precedenti penali estinti per prescrizione conservano rilevanza nella loro dimensione fattuale. Il sindacato del giudice amministrativo investe la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale, secondo un criterio probabilistico del “più probabile che non”.

Il Fatto

La società ricorrente, in accomandita semplice, ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Crotone ha disposto nei suoi confronti l’interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011. Il quadro istruttorio richiamava la posizione di un socio accomandante, attinto in passato da due interdittive (2010 e 2013) e da un avviso orale di P.S. del 2001, la contiguità dello stesso a una consorteria malavitosa e una condanna del 2017 per porto d’armi.

Il provvedimento valorizzava inoltre la presenza in organico di un dipendente ritenuto vicino alla cosca e di un altro soggetto legato da vincoli di parentela ai vertici della stessa. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per falsità dei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, oltre a una questione di legittimità costituzionale sul contraddittorio procedimentale. La tutela cautelare è stata negata in primo grado e l’appello è stato rigettato dal Consiglio di Stato, Sez. III.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 256/2017 e n. 758/2019): l’informazione antimafia risponde a una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e non richiede accertamenti penali definitivi. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla logicità e alla ragionevolezza della valutazione prefettizia rispetto ai fatti accertati, secondo una prognosi necessariamente probabilistica.

Passando all’esame del provvedimento, il TAR ritiene che i precedenti penali della socia accomandataria, sebbene prescritti, conservino rilevanza nella loro dimensione fattuale ai fini del procedimento inferenziale. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2651/2020, secondo cui gli elementi posti a base dell’informativa possono non essere penalmente rilevanti o essere già stati oggetto di giudizio penale anche con esito di proscioglimento.

Analoga rilevanza viene attribuita alla contiguità del socio accomandante alla cosca e all’avviso orale di P.S. del 2001. Il TAR reputa inoltre ragionevole la deduzione prefettizia tratta dalla presenza in organico di soggetti vicini alla consorteria, letta in una visione non parcellizzata con gli altri elementi, secondo la logica dell’id quod plerumque accidit.

Il quadro indiziario, guardato in prospettiva complessiva e non atomistica, resiste alle censure della ricorrente, emergendo la ragionevole prognosi, secondo il criterio del “più probabile che non”, che le decisioni dell’attività d’impresa potessero essere influenzate dalla ‘ndrangheta. Quanto alla questione di legittimità costituzionale sul diritto di difesa, il Collegio la ritiene superata per effetto del novellato art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 (come modificato dall’art. 48 del d.l. n. 152/2021, conv. dalla legge n. 233/2021), che ha reso il contraddittorio la regola. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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