Termine di avvio del procedimento disciplinare universitario ha natura ordinatoria (Cons. Stato n. 2016 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 10, comma 2, legge n. 240/2010 per l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei docenti universitari ha natura ordinatoria, in assenza di una espressa comminatoria di perentorietà nella norma primaria e nella disciplina regolamentare di ateneo. La sua funzione è prevalentemente acceleratoria, nell’interesse dell’amministrazione alla tempestiva conclusione del procedimento. La garanzia del dipendente rispetto a una durata indeterminata dell’azione disciplinare è assicurata dalla previsione di un termine massimo di durata del procedimento. Ne consegue che la tardività della contestazione iniziale non travolge gli atti del procedimento né la sanzione conclusiva, quando non sia dedotto il superamento del termine finale. Le contestazioni suppletive riconducibili alla medesima vicenda non impongono l’apertura di distinti procedimenti e non ledono il diritto di difesa se precedono l’audizione dell’incolpato.

Il Fatto

L’appellante, già rettore di una università, aveva impugnato davanti al TAR Lazio gli atti del procedimento disciplinare concluso con la sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni. Il procedimento era stato avviato con decreto del decano dei professori ordinari, su sollecitazione di una fondazione che aveva segnalato presunte irregolarità, ed era stato definito sulla base del parere del collegio di disciplina e della delibera del consiglio di amministrazione.

Il TAR aveva accolto in parte il ricorso, ritenendo tardivo l’avvio rispetto al termine di trenta giorni e qualificando quest’ultimo come perentorio; su questa base aveva annullato anche la sospensione cautelare dal servizio. L’ateneo ha proposto appello incidentale, contestando la qualificazione del termine e riproponendo le eccezioni preliminari; l’originaria ricorrente ha proposto appello principale avverso le statuizioni di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’interesse a ricorrere, rilevando che, pur essendo incontestata l’impossibilità di reintegrazione nella carica, residua un interesse morale alla pronuncia sull’infondatezza delle incolpazioni, in quanto la sanzione massima esprime un giudizio di forte riprovazione e la tutela dell’onore ha rilievo costituzionale ex art. 54, comma 2, Cost.

Nel merito, la Corte accoglie l’appello incidentale sul punto centrale. In assenza di espressa comminatoria nell’art. 10, legge n. 240/2010, il termine per la contestazione disciplinare ha carattere ordinatorio, come già affermato da Cons. Stato, VII, n. 1426 del 2023. L’esigenza di non sottoporre l’incolpato a un procedimento indefinito è soddisfatta dal termine massimo di durata del procedimento, che nella specie non è stato dedotto come superato. Le censure sul termine di avvio sono pertanto infondate e la statuizione di accoglimento del primo giudice è erronea.

Passando alle censure dell’appello principale, il Collegio ritiene che l’atto di avvio enunci in modo chiaro gli addebiti, riconducibili all’irregolarità di condotta di cui all’art. 4, comma 2, lett. c), del regolamento di ateneo, con possibilità per la difesa di prendere puntuale posizione. Le contestazioni suppletive, relative all’uso personale di mezzi e risorse dell’ateneo, non sono autonome sul piano sostanziale e non impongono distinti procedimenti; esse hanno preceduto l’audizione personale, alla quale ha partecipato il difensore senza lamentare la mancanza di un termine a difesa. Nel merito, i fatti risultano provati.

Quanto alla sanzione, la Corte esclude profili di arbitrarietà e sproporzione: la destituzione costituisce esito di una valutazione discrezionale dell’amministrazione rispetto a condotte idonee, nel loro complesso, a compromettere l’immagine del vertice dell’ateneo. Il parere del collegio di disciplina reca motivazione adeguata sull’accertamento dei fatti, sulle norme violate e sulle ragioni della sanzione.

Consegue a ciò la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse delle censure relative alla sospensione cautelare, di funzione meramente strumentale rispetto alla sanzione conclusiva. In riforma parziale della sentenza, il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati in parte improcedibili e per il resto respinti, con integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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