Elenco mediatori familiari: inammissibile il ricorso contro i decreti istitutivi (TAR Emilia-Romagna n. 312 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’istituzione del comitato per la formazione dell’elenco dei mediatori familiari e la fissazione dei relativi requisiti di iscrizione, i componenti del comitato che esercitano l’attività di mediatore familiare sono controinteressati in senso tecnico, portatori di un interesse qualificato e differenziato contrario a quello del ricorrente, con la conseguenza che il ricorso deve essere notificato anche ad essi a pena di inammissibilità. Il reclamo al comitato previsto dall’art. 12-quater disp. att. c.p.c. ha natura di ricorso amministrativo gerarchico e non preclude il ricorso al giudice amministrativo, non essendo configurabile un giudice speciale ai sensi dell’art. 102, secondo comma, Cost. È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il motivo avverso il verbale di rigetto della domanda di iscrizione, ove l’elenco definitivo non sia stato impugnato e non sia ravvisabile un rapporto di presupposizione tale da determinare un effetto caducante.

Il Fatto

La ricorrente, esercente la professione di avvocato, ha impugnato i decreti con cui il Presidente Vicario del Tribunale di Bologna ha istituito il comitato incaricato della formazione dell’elenco dei mediatori familiari e ha fissato i requisiti per l’iscrizione, tra cui quello di un tempo di iscrizione di almeno cinque anni a una delle associazioni professionali inserite nell’elenco tenuto presso il MISE. Ha impugnato altresì il verbale con cui il comitato ha rigettato la sua domanda per il mancato possesso del requisito quinquennale.

A sostegno del ricorso ha dedotto la violazione dell’art. 6-bis legge n. 241/1990 per conflitto di interesse di due componenti del comitato, e l’illegittimità del requisito per eccesso di delega rispetto alla legge n. 206/2021. Il Ministero della Giustizia si è costituito eccependo l’infondatezza del gravame; alcune associazioni di categoria sono intervenute ad opponendum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. Disattende il difetto di giurisdizione sollevato dalle intervenienti: il reclamo al comitato previsto dall’art. 12-quater disp. att. c.p.c. ha natura di ricorso amministrativo gerarchico, poiché il riconoscergli natura giurisdizionale violerebbe il divieto di istituzione di giudici speciali posto dall’art. 102, secondo comma, Cost. Resta pertanto fermo il criterio di riparto fondato sulla posizione sostanziale azionata, nella specie un interesse legittimo pretensivo.

Respinge poi l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad opponendum: le associazioni fanno valere la lesione dell’interesse collettivo statutariamente previsto, differenziandosi dalla generalità dei consociati. Accoglie invece l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica depositata oltre il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza, con conseguente stralcio.

Nel merito, il primo motivo è inammissibile per mancata notifica del gravame ai componenti del comitato che esercitano l’attività di mediatore familiare. Essi sono espressamente contemplati nel decreto istitutivo e portano un interesse qualificato e differenziato, suscettibile di pregiudizio dall’accoglimento del ricorso: sono dunque controinteressati in senso tecnico.

Il secondo motivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’elenco definitivo dei mediatori, pubblicato successivamente, è rimasto inoppugnato e nessuna utilità potrebbe trarre la ricorrente dall’annullamento del solo verbale. Non è ravvisabile un rapporto di presupposizione immediato e necessario tra i due atti, poiché l’approvazione dell’elenco implica nuove e autonome valutazioni di interessi: manca quindi l’effetto caducante. Il Collegio richiama, sul punto, la giurisprudenza in tema di concorsi pubblici, che impone al concorrente escluso di impugnare anche la graduatoria definitiva a pena di improcedibilità.

Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte improcedibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero e delle associazioni intervenienti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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