Pianta organica farmacie: sede concorsuale cristallizzata e divieto di soppressione (Cons. Stato n. 2015 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sede farmaceutica messa a concorso straordinario ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 1/2012 non può essere soppressa in sede di revisione della pianta organica per un decremento demografico sopravvenuto. Lo svolgimento del concorso determina in capo al partecipante un affidamento all’assegnazione che cristallizza la situazione delle sedi al momento dell’indizione. La revisione della pianta organica esige un’istruttoria attuale e una motivazione che dia conto delle scelte di perimetrazione e localizzazione, nel rispetto del principio di equa distribuzione del servizio farmaceutico. È inammissibile il motivo d’appello che riproponga le difese di primo grado senza censurare specificamente la sentenza. La mancanza dei pareri obbligatori dell’ASL e dell’Ordine dei Farmacisti non è sanata dal parere reso su una successiva delibera confermativa.
Il Fatto
Il Comune di Caserta aveva approvato la pianta organica delle farmacie per l’anno 2022 con due delibere di giunta, adottate nel maggio e nel luglio 2022. La revisione sopprimeva una delle tre sedi di nuova istituzione, già messe a concorso straordinario, e ridisegnava i confini di numerose sedi esistenti.
Alcune farmacie titolari di sede e un partecipante utilmente collocato in graduatoria impugnavano gli atti davanti al TAR Campania, che li annullava con tre sentenze. Il Comune appellava, deducendo vizi procedurali, insufficienza della motivazione e legittimità della soppressione fondata sul calo demografico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i tre appelli per connessione oggettiva e soggettiva. Le eccezioni preliminari del Comune sono infondate: la revisione della pianta organica è atto generale di pianificazione, privo di controinteressati tra i titolari delle sedi esistenti; sussiste invece la loro legittimazione e il loro interesse a preservare le condizioni di mercato preesistenti.
Quanto alla prima delibera, adottata senza i pareri dell’ASL e dell’Ordine, la tesi della convalida ad opera della seconda è tardiva e comunque smentita dal contenuto degli atti. La Corte ribadisce che la mancanza dei pareri obbligatori non può essere sanata dal parere richiesto sulla delibera confermativa, stante l’identità dei due atti (Cons. Stato n. 5543/2022).
Sul merito, i motivi sono in parte inammissibili, perché ripropongono le difese di primo grado senza censurare le statuizioni del TAR. La relazione dirigenziale prodotta nel corso del giudizio costituisce un’integrazione ex post della motivazione e non affronta la contraddittorietà dei dati demografici. Restano fermi i vizi già rilevati: il ricorso a sezioni censuarie del 2011, la riconformazione dei confini fondata sulla concentrazione degli anziani in frazioni non giustificata rispetto ad altre zone, l’irrilevanza del PUC.
La Corte affronta poi la soppressione della sede n. 23, istituita e messa a concorso. La posizione della Regione, che aveva raccomandato l’insensibilità delle sedi concorsuali ai mutamenti sopravvenuti, è coerente con il principio per cui lo svolgimento del concorso determina un affidamento del partecipante all’assegnazione, cristallizzando la situazione al momento dell’indizione (Cons. Stato n. 4085/2016).
Il terzo appello, proposto avverso l’annullamento del decreto regionale che recepiva la revisione comunale, è parimenti infondato: nessuna censura specifica investe il provvedimento regionale, che riflette gli atti comunali già illegittimi. Gli appelli sono respinti, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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