Erronea irricevibilità del ricorso edilizio e rimessione al TAR (Cons. Stato n. 5807 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività deve fondarsi su una prova rigorosa della piena conoscenza dell’atto impugnato, incombente sulla parte che eccepisce la decadenza e non desumibile dalla sola data del cartello di cantiere, non essendo dimostrato che essa coincida con l’effettivo inizio dei lavori. La tardività delle censure relative all’an dell’edificazione non si estende automaticamente a quelle relative al quomodo, il cui dies a quo non coincide con la mera conoscenza dell’avvio dei lavori, ma con l’acquisizione degli elaborati progettuali tramite accesso documentale. L’erronea dichiarazione di irricevibilità, precludendo integralmente l’esame del merito, comprime il diritto di difesa e il doppio grado di giudizio, integrando una delle ipotesi di nullità della sentenza che giustifica la rimessione al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm.

Il Fatto

La proprietaria di un terreno agricolo impugna davanti al TAR Liguria il permesso di costruire rilasciato dal Comune a una società per la realizzazione di un nuovo edificio commerciale su un’area limitrofa, insieme agli atti presupposti. Il giudice di primo grado dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo che il dies a quo decorra dalla data indicata nel cartello di cantiere e che la tardività delle censure sull’an travolga unitariamente l’intero gravame.

La ricorrente propone appello, contestando sia l’individuazione del termine iniziale, sia l’impossibilità di distinguere tra motivi ricevibili e irricevibili, e ripropone nel merito tutte le censure non scrutinate in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo di appello. Il giudice di primo grado ha fondato la declaratoria di irricevibilità su un presupposto non adeguatamente dimostrato, ossia la coincidenza tra la data indicata nel cartello di cantiere e l’effettivo inizio dei lavori.

Dalla documentazione in atti non risulta determinata con certezza la data di affissione del cartello, che potrebbe essere stata successiva. Nemmeno il ricorso per denuncia di nuova opera prova tale circostanza, poiché in esso si indica l’inizio dell’attività di cantiere nel mese di giugno. L’appellante ha acquisito consapevolezza dell’effettivo avvio dei lavori solo in quel mese e della reale entità del progetto solo a seguito dell’accesso documentale, con i documenti trasmessi dal Comune in data successiva.

Secondo principi giurisprudenziali consolidati, ai fini della declaratoria di irricevibilità la prova della piena conoscenza dell’atto impugnato incombe sulla parte che solleva l’eccezione e va valutata in modo rigoroso, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza della conoscenza.

Il Collegio non condivide inoltre il principio secondo cui la tardività delle censure relative all’an si estende a quelle relative al quomodo. Rispetto a queste ultime il termine decadenziale non decorre dalla mera conoscenza dell’avvio dei lavori, poiché solo con l’accesso ai documenti progettuali l’appellante ha potuto percepire i vizi denunciati.

Richiamate le pronunce dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025, il Collegio rileva che l’erronea declaratoria di irricevibilità, avendo precluso l’esame del merito, si traduce in compressione del diritto di difesa e del doppio grado di giudizio, integrando nullità della sentenza. La rimessione al TAR è disposta anche in difetto di richiesta dell’appellante e senza previo avviso di rito, non configurando una questione rilevata d’ufficio. Le spese del grado sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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