Atto plurimotivato e legittimazione del destinatario del diniego di lottizzazione (Cons. Stato n. 2020 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario del provvedimento che respinge la proposta di Piano di Lottizzazione è titolare della legittimazione processuale e dell’interesse a ricorrere, potendo trarre utilità dall’accoglimento dell’impugnazione. La circostanza che il Piano sia stato proposto solo da alcuni dei proprietari delle aree interessate attiene al merito della proposta e non alla legittimazione a contestare il diniego. Ove il diniego si fondi su una pluralità di ragioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l’atto: il rigetto delle censure rivolte a quella ragione determina l’assorbimento delle doglianze sulle altre. La scelta tra cessione delle aree a standards e monetizzazione rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa del Comune, non sindacabile se non per manifesta irragionevolezza, costituendo la cessione gratuita la regola e la monetizzazione l’eccezione.

Il Fatto

I proprietari di un’area compresa in zona C3 del P.R.G. del Comune di Battipaglia presentano istanza per l’approvazione di un Piano di Lottizzazione, successivamente integrata. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, rimasta senza riscontro, il Comune adotta la determinazione n. 14 del 6 giugno 2023, recante il diniego della proposta, fondato su cinque distinte motivazioni.

I proponenti impugnano l’atto davanti al TAR Campania – Salerno. Il giudice di primo grado dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, sul presupposto che il Piano dovesse essere presentato da tutti i proprietari delle aree, e nel merito lo ritiene infondato per contrasto con il P.R.G. in tema di aree a standards. Propongono appello i soccombenti, cui resistono il Comune e un controinteressato proprietario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riforma anzitutto il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità. La censura è riqualificata come error in procedendo, avendo gli appellanti contestato la carenza di legittimazione processuale. Gli appellanti sono i destinatari del diniego e certamente legittimati a impugnarlo, con interesse manifesto all’accoglimento.

Nel merito, il provvedimento è qualificato come atto plurimotivato, avendo il Comune indicato cinque ragioni autonome. Il Collegio esamina i motivi riproposti e ritiene infondata la censura sulla monetizzazione delle aree a standards: trattandosi di zona C di espansione e di unità di lottizzazione vasta e non attuata, le aree sono necessarie al dimensionamento del P.R.G. e la scelta rientra nella discrezionalità del Comune. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 2084 del 29 marzo 2019, la Corte ribadisce che la cessione gratuita è la regola e che la monetizzazione non configura un diritto, né una vicenda meramente patrimoniale.

Parimenti infondato è il motivo sulla presenza di aree del demanio fluviale, formulato in modo generico: il provvedimento motiva adeguatamente sulla necessità del parere di sdemanializzazione e sull’incidenza di tali aree nel conteggio degli standards.

Acclarata l’infondatezza di queste ragioni, il Collegio applica il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa: per sorreggere l’atto è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con assorbimento delle censure sulle altre, indipendentemente dall’ordine dei motivi (richiamate Cons. Stato, sez. III, n. 7188 del 3 settembre 2025, sez. VI n. 6114 del 18 luglio 2022, sez. V n. 2403 del 14 aprile 2020). I motivi sono quindi in parte infondati e in parte inammissibili per carenza di interesse. L’appello è respinto, con conferma della sentenza per diversa motivazione e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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