La cessione volontaria nel verbale di convenzione chiude il procedimento espropriativo (Cons. Stato n. 2025 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale di amichevole convenzione con cui il proprietario accetta l’indennità di espropriazione e consente espressamente che l’amministrazione divenga proprietaria delle aree realizza una cessione volontaria dei terreni, distinta dall’accettazione dell’indennità. Una volta perfezionatosi l’effetto traslativo, la mancata ostensione del decreto di esproprio non impedisce di ritenere conclusa la fattispecie espropriativa. Le imprecisioni contenute in un atto di autorizzazione dell’autorità giudiziaria ordinaria, che qualifichi ancora il privato come proprietario, costituiscono mere inesattezze e non escludono l’effetto traslativo già verificatosi. Ne deriva la legittimità del provvedimento amministrativo che dia conto dell’acquisizione delle aree e l’infondatezza delle domande di acquisizione sanante o di restituzione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Provincia di Chieti di provvedere all’acquisizione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 ovvero alla restituzione, previa rimessione in pristino, di terreni occupati d’urgenza negli anni Sessanta per la costruzione della strada provinciale “Arenaro – S. Cecilia”. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, propose ricorso avverso il silenzio inadempimento. La Provincia, nel costituirsi, richiamò l’occupazione, il pagamento dell’indennità e il decreto di esproprio adottato dal Prefetto di Chieti; con una nota successiva diede atto che le aree erano state acquisite. Il ricorrente impugnò quella nota con motivi aggiunti, sostenendo l’assenza di un decreto di esproprio.

Il TAR Abruzzo – Pescara, con sentenza n. 96 del 2024, dichiarò improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse e respinse i motivi aggiunti, ritenendo desumibile da plurimi elementi concordanti, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., l’intervenuto trasferimento della proprietà. Contro tale pronuncia è stato proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi, incentrati sulla dedotta insussistenza di un valido decreto di esproprio e sull’asserita illegittimità del ricorso a presunzioni. Ha ritenuto dirimente il verbale di amichevole convenzione n. 4-ter del 29 ottobre 1966, con cui il dante causa dell’appellante aveva espressamente accettato l’indennità di Lire 350.000,00 e, soprattutto, aveva pattuito che l’amministrazione provinciale rimanesse “libera ed assoluta proprietaria” delle aree cedute.

Dall’inequivoco tenore letterale dell’atto il Consiglio di Stato ha desunto che la pattuizione ha prodotto non solo l’accettazione dell’indennità ma anche la cessione volontaria delle aree, trattandosi di profili distinti tra loro. La volontà negoziale così espressa ha carattere assorbente.

Su questa base è stata respinta la censura relativa all’imprecisa formulazione dell’autorizzazione del Pretore, che ancora qualificava il privato come proprietario dell’immobile espropriato: si tratta di una mera imprecisione, inidonea a escludere l’effetto traslativo già verificatosi. L’appellante aveva sostenuto la necessità dell’ostensione del decreto e dell’accertamento nei registri immobiliari; la Corte non ha condiviso tale impostazione, una volta acclarata la cessione.

Ne è derivata la legittimità del provvedimento impugnato, con esclusione di ogni integrazione postuma della motivazione, il rigetto della domanda di accertamento della mancata conclusione del procedimento espropriativo e della domanda di condanna all’acquisizione sanante o alla restituzione. È stata confermata anche l’improcedibilità della domanda avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto al quinto motivo, relativo alla compensazione delle spese del primo grado, il Collegio ha richiamato il costante orientamento sulla discrezionalità del giudice in materia: cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2023, n. 9791, secondo cui la statuizione sulle spese è insindacabile in appello salvo il caso di condanna della parte totalmente vittoriosa o di manifesta irrazionalità. L’appello è stato quindi respinto, con compensazione delle spese del grado per la peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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