Sanatoria paesaggistica preclusa da aumento volumetrico anche se tecnico (TAR Molise n. 120 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanatoria paesaggistica costituisce eccezione alla regola della non sanabilità ex post degli abusi ed è ammessa solo per le fattispecie tassative di cui all’art. 167, quarto comma, d.lgs. n. 42/2004. Il divieto di creazione di superfici utili o di volumi, ovvero di aumento di quelli legittimamente realizzati, opera senza alcuna distinzione tra volume tecnico e volume di altro tipo, interrato o meno. La regola urbanistica che esclude i volumi tecnici dal computo della volumetria edificabile non può essere invocata per ampliare in via interpretativa l’ambito di un istituto eccezionale. Il requisito della percepibilità paesaggistica dell’abuso resta estraneo al giudizio di sanabilità quando le opere abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato per civile abitazione nel Comune di Bojano, realizzano l’immobile in forza di una DIA e di successive varianti in corso d’opera. Nel settembre 2020 un sopralluogo comunale rileva difformità rispetto ai titoli acquisiti: un innalzamento del tetto di circa 40 cm, con aumento della volumetria di circa 92 mc rispetto ai 2.275 autorizzati, e modifiche ai prospetti.

I proprietari presentano istanza di accertamento di conformità, trasmessa alla Regione Molise per il parere paesaggistico. La Regione attiva il procedimento ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, ma la Soprintendenza esprime avviso negativo, ritenendo che le zone filtro non abbiano natura di vano tecnico. Segue il preavviso di rigetto, le osservazioni degli interessati e il diniego definitivo, notificato il 3.11.2021. Da qui il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi consolidati in materia, ribaditi di recente da Cons. Stato n. 1260/2025: la sanatoria paesaggistica è consentita per i soli abusi minori accomunati dall’assenza di offensività per i valori tutelati. L’esame di compatibilità deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento, e il rilascio non è ammesso quando i lavori abbiano creato superfici utili o volumi o aumentato quelli legittimamente realizzati.

Nel caso concreto il TAR osserva che le opere consistono in un aumento volumetrico pacifico e di consistenza significativa, non contestato sotto il profilo del dato materiale. Alla luce dei principi richiamati, l’Amministrazione ha quindi legittimamente escluso la sanabilità paesaggistica. La consistenza delle violazioni edilizie rendeva del resto percepibile la modificazione dell’aspetto esteriore del bene. Il Collegio precisa però che l’elemento della percepibilità, invocato dai ricorrenti, non rientra affatto nel fuoco delle valutazioni richieste dall’art. 167, quarto comma, d.lgs. n. 42/2004 in presenza di creazione di superfici utili e volumi.

Quanto alla pretesa funzione di contenimento energetico del maggior volume, il Tribunale rileva che i ricorrenti non hanno documentato l’assunto, né lo hanno giustificato nella SCIA del 2020 volta alla sanatoria. Privo di pregio è anche il rilievo sulla supposta contraddittorietà rispetto all’autorizzazione del 2015: i provvedimenti impugnati si fondano su un aumento abusivo di altezza del sottotetto, tema diverso dalla mera conformazione strutturale del tetto, e manca la prova che la maggiore altezza fosse stata allora prospettata e assentita.

Sul secondo motivo, il TAR evidenzia che le indicazioni della circolare MIBACT n. 33/2009, invocate dai ricorrenti, sono state superate dalla circolare n. 38/2023 del medesimo Segretariato Generale, che recepisce l’orientamento prevalente secondo cui il divieto di creazione di volumi si riferisce a qualsiasi nuova edificazione, senza distinzione tra volume tecnico e altro tipo. Il ricorso è pertanto integralmente respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità fattuali della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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