Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di centoventi giorni (TAR Sicilia n. 2027 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, decorre dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione nella sua sede legale. Decorso tale termine, l’azione esecutiva è proponibile e l’Amministrazione non può opporre il rispetto dell’ordine cronologico di acquisizione al protocollo dei titoli giudiziari per giustificare l’inadempimento del giudicato. Il giudice amministrativo accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. La fissazione di una somma di denaro per le successive violazioni non è necessaria quando la nomina del commissario assicuri il soddisfacimento del credito in tempi ragionevoli.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, n. 163/2023 del 1 marzo 2023. Il gravame è stato notificato al Ministero della Salute in data 14 marzo 2024. I ricorrenti hanno chiesto anche la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a.

L’Amministrazione si è costituita e, in data 3 maggio 2024, ha depositato un atto del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie, in cui ha rappresentato che la decisione non era ancora stata posta in liquidazione perché l’Ufficio osservava l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo dei titoli giudiziari esecutivi e passati in giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo da un accertamento cronologico puntuale. La notifica della decisione della Corte di Appello all’Amministrazione, nella propria sede legale, è avvenuta in data 18 aprile 2023. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 14 marzo 2024. Al momento della notifica era dunque già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione ha inoltre acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dall’attestazione versata in atti. Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto l’obbligo derivante dalla pronuncia. Il presupposto dell’inottemperanza è pertanto integrato in tutti i suoi elementi.

Il Collegio ha escluso che possa assumere rilievo, in questa sede, la circostanza che nel liquidare le spettanze dovute agli interessati si stia osservando l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo dei relativi titoli giudiziari. L’argomento difensivo dell’Amministrazione non vale a trasferire sul piano dell’organizzazione interna l’effetto di un giudicato ormai formato e non eseguito.

Il ricorso è stato quindi accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla decisione della Corte di Appello entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore. Non è stata ritenuta necessaria la fissazione di una somma per successive violazioni o inosservanze: la nomina del commissario ad acta assicura già il soddisfacimento del credito azionato in tempi ragionevoli.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione del Personale, dell’Organizzazione e del Bilancio del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente della medesima Direzione in possesso della necessaria professionalità, anche al fine di contenere ulteriori esborsi di denaro pubblico che potrebbero generare responsabilità per danno erariale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *