Maltrattamenti in famiglia ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 2013 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per i reati di cui agli artt. 572 e 582 cod. pen., commessi in danno dei familiari conviventi, costituisce ragione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. I legami familiari e la durata del soggiorno non possono essere valutati a favore dello straniero quando proprio i familiari siano le vittime della condotta violenta. La commissione di un reato di rilevante gravità dimostra che il soggiorno non ha prodotto l’interiorizzazione delle regole essenziali del vivere civile. L’Amministrazione non è tenuta a una valutazione automatica della sola condanna, ma il provvedimento di diniego resta legittimo quando le esigenze di difesa sociale e tutela della sicurezza pubblica prevalgono sui vincoli familiari.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentava istanza di rinnovo. Con provvedimento del 19 aprile 2019 il Questore respingeva l’istanza, richiamando la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’Amministrazione riteneva il reato “assolutamente ostativo” al mantenimento del titolo, in quanto rientrante nella previsione dell’art. 380 cod. proc. pen., e indicativo di propensione a delinquere e di mancato inserimento in un sano tessuto sociale.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, deducendo la rimessione della querela da parte della convivente, la titolarità della responsabilità genitoriale sulla figlia, i requisiti di reddito e alloggio, il difetto di valutazione attuale dei legami familiari e la nullità del documento per mancanza di attestazione di conformità e relata di notifica. La domanda cautelare veniva respinta in sede presidenziale e poi collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito, trattando i motivi in modo unitario. Il nucleo della decisione è il rapporto tra rinnovo del permesso di soggiorno e commissione dei reati contro la famiglia. Il TAR richiama un indirizzo giurisprudenziale che considera lineare e consolidato.
Viene citata T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 25/09/2018, n. 740, secondo cui, nei casi di condanna per maltrattamenti e lesioni commessi in danno dei familiari, i legami familiari non possono essere valutati a favore dello straniero, perché proprio i familiari sono le vittime della condotta violenta. La commissione del reato evidenzia inoltre che il soggiorno in Italia non ha inciso sull’interiorizzazione delle regole essenziali del vivere civile. Conforme è richiamata T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 28/01/2019, n. 171.
Il Collegio richiama poi Cons. Stato, Sez. III, 12/04/2022, n. 2726, per il quale la lunga permanenza in Italia e la formazione di una famiglia non costituiscono scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego del titolo. Può anzi essere valutato il maggiore disvalore della scelta di adottare comportamenti antigiuridici che mettono a rischio gli stessi legami affettivi e di solidarietà parentale creati in Italia. Nello stesso senso è citata T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 04/02/2019, n. 169, che considera ostativo il reato di maltrattamenti anche in assenza di condanna definitiva.
Il TAR dichiara di condividere pienamente tale impostazione. Il Collegio precisa che, alla luce del profondo sfavore che la condotta di maltrattamenti riveste ai fini del mantenimento o del rinnovo del permesso, il provvedimento impugnato non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello adottato. Il diniego supera quindi il vaglio di legittimità anche sotto il profilo della motivazione e della valutazione degli interessi.
Il ricorso è pertanto infondato nel merito e viene respinto. Le spese di lite sono integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda e della limitata attività processuale svolta. Il Tribunale dispone l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza