Astensione del commissario e prova di resistenza nelle selezioni universitarie (TAR Sardegna n. 203 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di selezione universitaria, la sussistenza di rapporti di collaborazione scientifica tra il commissario e il candidato non integra, di per sé, una causa di incompatibilità o un obbligo di astensione. L’obbligo sorge solo quando la relazione trascende la fisiologica dinamica accademica e si sostanzia in un autentico sodalizio professionale, connotato da stabilità, sistematicità e comunanza di interessi economici, tale da far dubitare dell’imparzialità del giudizio. La mera presenza di pubblicazioni comuni o di incarichi editoriali condivisi resta inidonea a inficiare la valutazione. Il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione è sindacabile solo per palese inattendibilità, travisamento o irragionevolezza manifesta. Il ricorrente che non superi la prova di resistenza non ha interesse all’annullamento degli atti.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla selezione indetta dall’Università degli Studi di Cagliari per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato nel settore disciplinare M-FIL/06, conseguendo il punteggio di 75,25 e collocandosi al secondo posto. Il primo posto andava al controinteressato, con 79,25 punti. Con decreto rettorale del 20 luglio 2023 l’Ateneo approvava gli atti e dichiarava vincitore il controinteressato.
Il secondo classificato impugnava gli atti davanti al TAR Sardegna, deducendo due motivi. Con il primo contestava la mancata differenziazione del punteggio tra pubblicazioni in riviste di fascia A e altre pubblicazioni, la carenza di motivazione sul criterio dell’originalità e l’omesso riconoscimento di un punto per un premio conseguito. Con il secondo, in via subordinata, lamentava la violazione dell’obbligo di astensione della Presidente della Commissione, per i legami scientifici con il candidato vincitore. Chiedeva l’annullamento degli atti e la riedizione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur essendo la censura sull’imparzialità proposta in via subordinata, ne affronta per prima lo scrutinio, richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015: i vizi attinenti alla composizione dell’organo collegiale hanno carattere assorbente rispetto alle altre censure, perché il giudice non è vincolato alla graduazione dei motivi operata dal ricorrente.
Nel merito, la doglianza è infondata. I collegamenti evidenziati tra la Presidente e il candidato vincitore — presentazioni, comitati scientifici, curatele e revisioni editoriali — rientrano nel fisiologico fluire dei rapporti scientifici e non minano la serenità del vaglio tecnico. La giurisprudenza richiamata richiede, perché l’astensione diventi doverosa, un autentico sodalizio professionale connotato da stabilità e reciprocità di interessi economici, non essendo sufficienti la comune appartenenza alla medesima comunità di studiosi né il rapporto maestro-allievo (C.d.S. n. 6341/2021; n. 10211/2023). Nemmeno ricorre la soglia dell’art. 6 del Bando, che impone l’incompatibilità solo in presenza di oltre il 50% della produzione scientifica condivisa con un candidato.
Passando al primo motivo, il Collegio rileva che il rigetto della censura sul mancato punto per il premio FSE determina il mancato superamento della prova di resistenza: anche nell’ipotesi più favorevole il ricorrente raggiungerebbe 79,5 punti, senza sopravanzare il controinteressato. La censura è comunque infondata nel merito, poiché quel premio costituisce un incentivo economico generalizzato e non un riconoscimento del merito scientifico di una specifica opera.
Quanto alla mancata distinzione tra fascia A e altre pubblicazioni, la Corte osserva che l’art. 3 del D.M. n. 243/2011 non la impone e che i criteri dettati dalla Commissione risultano sufficientemente specifici. Il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale e lo motiva, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria opinabilità a quella dell’organo competente. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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