Regolarizzazione dell’abuso edilizio su titolo annullato: non è ammessa (TAR Lombardia n. 2436 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento del permesso di costruire per vizi sostanziali non rimovibili, il regime sanzionatorio dell’abuso è fissato dall’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 e consiste alternativamente nella rimessione in pristino o, se la rimozione dei vizi non è possibile, nell’applicazione della sanzione pecuniaria che produce gli effetti dell’accertamento di conformità. La norma non contempla la possibilità di regolarizzazioni postume mediante modifiche progettuali volte a rendere l’intervento conforme alla normativa urbanistico-edilizia. Esclusa la fiscalizzazione per ogni ipotesi di vizio sostanziale, deve a maggior ragione escludersi che le modifiche progettuali possano evitare la demolizione senza neppure l’applicazione della sanzione pecuniaria. Sono pertanto illegittimi, nella parte in cui ammettono in astratto la regolarizzazione, la nota comunale che fa salva tale possibilità e il provvedimento che respinge nel merito la proposta.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un’area nel Comune di Milano sulla quale, nel 2009, ha presentato istanza di permesso di costruire per un intervento di sostituzione edilizia: demolizione di un preesistente fabbricato già adibito ad asilo e realizzazione, in diversa posizione ma nella stessa area, di un edificio residenziale con incremento del 30 per cento della superficie, in applicazione dell’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2009 (Piano Casa). Il titolo è stato rilasciato nel 2010 e l’intervento eseguito in conformità.

Con sentenza n. 2995 del 12 giugno 2014 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, rilevando il superamento del limite di superficie lorda realizzabile, su ricorso dei condominii vicini. Seguiva l’ordine di demolizione del 2015 e, nel 2021, una nota comunale che sollecitava l’esecuzione concedendo un termine e facendo salva la possibilità di presentare un progetto di regolarizzazione. La società ha proposto di sopperire all’eccedenza in parte sopprimendo superficie lorda e in parte ricorrendo allo strumento perequativo del piano urbanistico. Il Comune ha respinto la proposta con provvedimento del 28 marzo 2023, ed è contro tale atto che la società ha proposto ricorso, con ricorso incidentale dei condominii.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria il ricorso incidentale, poiché l’eventuale inammissibilità in astratto della regolarizzazione farebbe venir meno l’interesse della ricorrente allo scrutinio delle censure sul diniego nel merito. Respinte le eccezioni di inammissibilità e tardività — le assemblee condominiali hanno autorizzato il ricorso e la nota del 2021 non è immediatamente lesiva, potendo la demolizione essere evitata solo al verificarsi di due condizioni, presentazione e accoglimento della proposta — il Tribunale passa al merito delle censure incidentali.

I controinteressati deducono che il Comune avrebbe dovuto rilevare già in astratto l’impossibilità di regolarizzare interventi realizzati su titolo annullato, richiamando l’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 e le sentenze del Consiglio di Stato n. 5994 del 2021 e n. 6015 del 2021, che hanno escluso persino la fiscalizzazione dell’abuso. Il Collegio ritiene fondate le censure.

Dalla disposizione citata si ricava che, in caso di annullamento del titolo per vizi non rimovibili, il regime sanzionatorio consiste alternativamente nella rimessione in pristino o nella sanzione pecuniaria, che produce gli effetti dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001. La norma non contempla regolarizzazioni postume consistenti in modifiche progettuali finalizzate a rendere l’intervento conforme alla normativa vigente.

Il Collegio richiama l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 7 settembre 2020, che ha chiarito come i vizi che consentono la fiscalizzazione siano solo quelli di carattere formale, escludendo tale rimedio in presenza di un contrasto sostanziale con la normativa urbanistico-edilizia. Se è precluso sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria attraverso modifiche progettuali, a maggior ragione deve escludersi che le stesse modifiche possano evitare la demolizione senza neppure la sanzione pecuniaria.

Nel caso concreto le sentenze n. 5994 del 23 agosto 2021 e n. 6015 del 28 agosto 2021 avevano già ritenuto correttamente ordinata la rimessione in pristino, escludendo la fiscalizzazione perché i vizi del permesso avevano carattere sostanziale. Ne consegue l’illegittimità della nota del 2021 e del provvedimento del 2023 nella parte in cui ammettono la regolarizzazione. Il ricorso incidentale è accolto; il ricorso principale è improcedibile per difetto di interesse, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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