Inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi GPS per abilitati all’estero (TAR Sardegna n. 202 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione agli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia va consentita, anche con riserva di accertamento del titolo, a coloro che abbiano conseguito all’estero il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 e che abbiano presentato domanda di riconoscimento ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. La disciplina dell’O.M. n. 60 del 2020 costituisce la base normativa di portata generale ed esaustiva per la formazione delle graduatorie e impone un’applicazione unitaria alle graduatorie originarie e ai successivi elenchi aggiuntivi. Il D.M. n. 51/2021 non può essere letto nel senso di escludere l’ammissione con riserva dei candidati abilitati all’estero nei termini e con domanda tempestiva. Sul medesimo solco si colloca l’art. 59, comma 4, d.l. n. 73/2021, che riconosce l’iscrizione con riserva negli elenchi aggiuntivi. Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione del docente dalle GPS.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario, consegue in Romania un titolo di abilitazione all’insegnamento e presenta al Ministero dell’Istruzione, in data 17.12.2020, domanda di riconoscimento del titolo estero. Il 16.07.2021 chiede l’inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza di Cagliari, in prima fascia aggiuntiva, ai sensi dell’O.M. n. 60/2020 e del D.M. n. 51/2021.

L’Ufficio Scolastico Provinciale non lo inserisce, rilevando che il titolo abilitante conseguito all’estero non era stato riconosciuto dal Ministero entro il 31 luglio 2021. Il decreto di pubblicazione delle graduatorie non reca il suo nominativo. L’istanza di autotutela dell’11 agosto 2021 resta senza esito. Il docente impugna il depennamento e gli atti correlati, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione all’adozione dei provvedimenti utili alla tutela del diritto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Avvocatura. Il gravame verte sulle determinazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e sul decreto di pubblicazione delle graduatorie. L’impugnazione del D.M. n. 51/2021 è stata proposta in via meramente cautelativa. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 322 del 25 gennaio 2022, ha disposto la trasmissione al TAR Sardegna per la sollecita fissazione dell’udienza di merito, e con ordinanza n. 5333 del 27 giugno 2022 ha ordinato l’esecuzione delle misure interinali. La decisione sulla competenza, anche implicita, vincola il merito.

Nel merito il ricorso è fondato. Sono incontestati il conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2021 e la presentazione della domanda di riconoscimento. L’art. 7, comma 4, lett. e), O.M. n. 60/2020 prevede che chi ha conseguito il titolo all’estero, ma ne attende il riconoscimento, dichiari di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine, per essere iscritto con riserva di riconoscimento del titolo.

Il D.M. n. 51/2021, adottato in applicazione dell’art. 10 della stessa ordinanza, disciplina gli elenchi aggiuntivi e rinvia espressamente, per quanto non previsto, alle disposizioni dell’O.M. n. 60/2020. La possibilità di iscrizione con riserva non può dunque non estendersi anche agli elenchi aggiuntivi. La disciplina dell’ordinanza rappresenta la base normativa generale ed esaustiva per la formazione delle graduatorie, da applicare unitariamente.

Il Collegio richiama TAR Lazio, sentenza 19 febbraio 2024, n. 3321 e TAR Lazio, sentenza 23 gennaio 2024, n. 1237: anche a voler ammettere che il decreto ministeriale potesse modificare tali regole, esso non ha dettato disposizioni interpretabili nel senso di escludere l’ammissione con riserva. Rileva inoltre l’art. 59, comma 4, d.l. n. 73/2021, che riconosce l’iscrizione con riserva negli elenchi aggiuntivi.

Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione del ricorrente dalle GPS di Cagliari per la classe di concorso A030 e l’accoglimento del ricorso. La natura del contenzioso e i caratteri peculiari della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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