Ottemperanza e qualifica di guardia zoofila ambientale: limite del giudicato (Cons. Stato n. 2056 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza verifica l’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, per assicurare all’interessato l’utilità già riconosciutagli in sede di cognizione. Tale verifica si conduce nel medesimo quadro processuale della sentenza da eseguire e implica l’interpretazione del comando sulla base della sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum. È elusiva del giudicato, e viola il relativo effetto conformativo, la determinazione amministrativa che riconosca una qualifica diversa e riduttiva rispetto a quella oggetto della statuizione. Resta invece estranea al perimetro del giudicato, e dunque inammissibile in ottemperanza, la domanda mai introdotta nel giudizio di cognizione.
Il Fatto
Un’associazione protezionistica e il suo legale rappresentante avevano chiesto alla Prefettura il rilascio del decreto di approvazione alla nomina a guardia zoofila ambientale. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza con decreto del 23.3.2023. Il TAR prima e il Cons. Stato poi, con la sentenza n. 1412/2025, avevano accolto il ricorso, riconoscendo la legittimazione dell’associazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge n. 189/2004.
In sede esecutiva l’Amministrazione ha convocato l’interessato al giuramento presso la Prefettura e ha emanato un decreto che attribuiva la sola qualifica di guardia giurata volontaria per l’esercizio dell’attività di vigilanza zoofila, senza richiamare la qualifica zoofila ambientale. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo il rilascio del decreto ex art. 138 TULPS con la qualifica corretta e, altresì, l’approvazione e la ratifica delle divise, dei fregi e dei distintivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il perimetro dei poteri del giudice dell’ottemperanza. Il controllo sull’esatto adempimento deve svolgersi nello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza da eseguire, richiamando un indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 1108 del 1997; sez. IV, n. 49 del 2001). Ne deriva una delicata attività di interpretazione del giudicato, diretta a enucleare il contenuto del comando.
Su questa base la Corte rileva che l’Amministrazione non ha pienamente ottemperato. Pur avendo disposto il giuramento, essa si è limitata a riconoscere la qualifica di guardia giurata volontaria, omettendo il riferimento alla qualifica zoofila ambientale che il decisum ricomprendeva, in aderenza alla richiesta originaria.
Il provvedimento risulta perciò in contrasto con la statuizione di diritto ricavabile dalla sentenza ottemperanda e viola l’effetto conformativo del giudicato. L’assunto dei ricorrenti è condiviso e il ricorso è accolto nei limiti della sola qualifica zoofila ambientale.
Diversa è la sorte della domanda relativa alle divise, ai fregi e ai distintivi. Con l’istanza del 25 luglio 2022 i ricorrenti avevano chiesto solo la nomina e il rilascio per l’espletamento dell’attività di guardia zoofila ambientale, ai sensi degli artt. 133-138 TULPS e dell’art. 249 del regolamento n. 635 del 1940. La questione non è mai stata posta nel giudizio di cognizione e su di essa il giudicato non si è pronunciato. La domanda esula dunque dal perimetro dell’esecuzione ed è inammissibile.
Il Collegio ordina all’Amministrazione di dare puntuale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione, con nomina del Commissario ad acta solo in caso di perdurante inadempimento e su specifica istanza. Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese sono compensate; si conferma l’ammissione al gratuito patrocinio con liquidazione degli onorari in dispositivo.
Nota della Redazione
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