Affidamento in house e motivazione unitaria sul fallimento del mercato (Cons. Stato n. 2057 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’affidamento diretto di un servizio mediante in house providing, la motivazione richiesta dall’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 può assumere carattere unitario: le ragioni del mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività costituiscono le due facce di una medesima realtà valutativa. Il sindacato del giudice amministrativo si svolge secondo le coordinate del potere discrezionale e investe la complessiva logicità e ragionevolezza della scelta, non la sua scomposizione atomistica. Non è indispensabile lo svolgimento di specifiche indagini di mercato o di comparazioni, quando sussistano ragioni plausibili e motivate per ritenere che la gara non garantisca, nella stessa misura dell’affidamento diretto, il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’operatore economico uscente non vanta una posizione di titolarità a partecipare al procedimento di internalizzazione, che è espressione del potere di autorganizzazione dell’Amministrazione.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale gestiva, in regime di accreditamento, strutture e servizi socioassistenziali e sociosanitari presso una Casa Protetta e un Centro Diurno, nell’ambito territoriale di un’Unione Montana. L’accreditamento giungeva a scadenza il 31 dicembre 2022. Gli enti locali interessati deliberavano l’internalizzazione del servizio mediante affidamento in house a un’Azienda Speciale Consortile, con contestuale avvio della liquidazione dell’ente gestore pubblico. La cooperativa impugnava gli atti dinanzi al TAR, che dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse e respingeva i motivi aggiunti.
La società proponeva appello, articolato in quattro motivi, censurando l’asserita anticipazione della scelta in sede impropria, la declaratoria di inammissibilità degli atti prodromici, il difetto di istruttoria sul fallimento del mercato e l’illegittima creazione di un patrimonio destinato. Nelle more, il Comune capofila chiedeva l’interruzione del processo per l’estinzione dell’ente pubblico gestore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di interruzione del giudizio. Il successore a titolo universale nei rapporti dell’ente estinto è il Comune già costituito, sicché difettano le esigenze di integrazione del contraddittorio cui l’interruzione è strumentale. Irrilevante la mancata costituzione dell’ente in appello, poiché la riassunzione serve solo a consentire la ripresa del giudizio nello stato in cui si trovava.
Nel merito, la deliberazione assembleare con cui l’ente gestore esprimeva orientamento favorevole all’estinzione si atteggia ad atto privo di valore decisorio. L’Atto di Accordo, non impugnato, ha delineato un percorso senza anticiparne gli esiti, rimettendo agli enti competenti l’adozione dei provvedimenti finali all’esito di istruttorie condotte in autonomia. Quanto alle garanzie partecipative, l’operatore economico uscente non è titolare di un interesse attuale e concreto a censurare scelte di auto-produzione, che rientrano nel potere di autorganizzazione dell’Amministrazione.
La Corte conferma altresì l’inammissibilità delle impugnazioni avverso le delibere di approvazione dello schema di accordo: si tratta di atti meramente prodromici, non lesivi, rispetto ai quali le censure sono comunque transitate sui successivi provvedimenti.
Sul fallimento del mercato, la motivazione degli atti richiama per relationem un’istruttoria completa, condotta anche mediante incarichi esterni e cinque relazioni tecniche, che ha esaminato le alternative possibili: mantenimento della gestione diretta, apertura al mercato mediante gara, internalizzazione. L’appellante non ha opposto critiche decisive all’attendibilità di tali conclusioni. Il Collegio precisa che l’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 non impone indagini di mercato, potendo la motivazione risolversi in forma unitaria. Il controllo analogo sussiste in capo all’Unione Montana, che lo esercita congiuntamente per conto di tutti i Comuni soci, incluso quello non socio diretto. La previsione del patrimonio destinato non configura segregazione patrimoniale, ma autonomia gestionale dell’Azienda Speciale rispetto all’immobile concesso.
L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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