Responsabilità della PA e colpa nell’assegnazione delle frequenze televisive (Cons. Stato n. 2055 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi presuppone l’illegittimità dell’azione amministrativa, il danno e il nesso causale, ma anche la prova dell’elemento soggettivo della colpa, ravvisabile nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione ovvero in negligenza, imprudenza o imperizia non scusabili. Non integra una questione nuova ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. il fatto storico emergente dagli atti di causa che il giudice ponga a fondamento della decisione unitamente ad altri elementi. L’intervento del commissario ad acta non costituisce, di per sé solo, indice della colpa dell’amministrazione. La complessità del quadro tecnico e regolatorio e la progressiva attuazione della pianificazione delle frequenze escludono la violazione grave e non scusabile quando non sia dimostrata la concreta e immediata praticabilità di soluzioni alternative.
Il Fatto
La società appellante, titolare di concessione per l’attività televisiva in ambito locale nei bacini di Roma, Latina e Frosinone, ha impugnato davanti al TAR Lazio le determinazioni ministeriali del novembre 2009 che, nel processo di transizione dalla televisione analogica a quella digitale terrestre, le avevano attribuito il canale 22 per parte delle province di Roma e Latina. La società deduceva che l’assegnazione non consentisse il mantenimento delle aree di servizio precedentemente coperte e determinasse fenomeni interferenziali con altre emittenti operanti sul medesimo canale.
Nel corso del giudizio venivano proposti motivi aggiunti avverso le note di riesame del 2010 e una domanda risarcitoria per l’oscuramento del segnale durato circa due anni e otto mesi. Il TAR, riuniti i ricorsi, dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto alle domande di annullamento e respingeva quella risarcitoria per difetto di prova della colpa. La società ha proposto appello avverso tale capo, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina prioritariamente il secondo motivo, con il quale l’appellante deduce la violazione dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. e del principio del contraddittorio. Il TAR avrebbe fondato il rigetto della domanda risarcitoria su una circostanza — l’assegnazione del canale CH 10 a un altro operatore con ordinanza cautelare in un distinto giudizio — non dedotta dall’amministrazione né oggetto di contraddittorio.
La censura è infondata. La norma invocata riguarda le questioni nuove rilevate d’ufficio, da sottoporre preventivamente alle parti per evitare decisioni “a sorpresa”. L’elemento valorizzato dal primo giudice non è una questione, ma un fatto storico emergente dal materiale istruttorio ritualmente acquisito, che il giudice può porre a fondamento della decisione unitamente ad altri elementi concorrenti. L’appellante non deduce che la circostanza non risultasse dagli atti, limitandosi a sostenere che non fosse stata espressamente dedotta. Mancano quindi i presupposti della rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm.
Passando al primo motivo, la Sezione ribadisce che la responsabilità per lesione di interessi legittimi richiede la prova dell’elemento soggettivo, non ravvisabile nella sola illegittimità dell’azione amministrativa. La vicenda si colloca nel complesso processo di switch off, disciplinato dalle deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e fondato su una pianificazione caratterizzata da risorse limitate e dal coordinamento di una pluralità di operatori.
Dagli atti non emerge inerzia colpevole dell’amministrazione, che ha costantemente mantenuto l’interlocuzione tecnica con gli operatori. La riunione del 10 febbraio 2011, valorizzata dall’appellante, si è limitata a prospettare ipotesi tecniche subordinate alla predisposizione di progetti radioelettrici e alla verifica di compatibilità con gli impianti dell’area. Le soluzioni alternative invocate restano mere possibilità tecniche astratte, non dimostrate nella concreta praticabilità amministrativa e regolatoria.
La successiva assegnazione del CH 10 non prova che tale frequenza fosse fin dall’origine disponibile: essa è maturata dopo l’acquisto delle frequenze del febbraio 2012. La stessa appellante, con nota del 1° marzo 2012, si era impegnata a rinunciare a tutti i contenziosi in essere a fronte dell’accoglimento dell’istanza. L’intervento del commissario ad acta non vale, da solo, quale indice di colpa. La società ha inoltre beneficiato di misure compensative, tra cui un indennizzo di € 347.154,00 e l’acquisizione di diritti d’uso su ulteriori risorse frequenziali. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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