Ottemperanza ai decreti ingiuntivi del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Calabria n. 2076 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., il creditore può ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale costituito da un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e non opposto, divenuto definitivamente esecutivo. L’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria accertata nel giudicato e non può sottrarsi allegando la propria inerzia: incombe su di essa l’onere di provare di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. Accertata l’inadempienza, il giudice amministrativo assegna un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’ente, con spese e compenso del commissario posti a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La società ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Paola due decreti ingiuntivi nei confronti del Comune, per il pagamento di somme rilevanti a titolo di sorte capitale, interessi moratori e oneri accessori. I decreti non sono stati opposti e sono divenuti definitivamente esecutivi, come attestato dalla Cancelleria; i titoli sono stati notificati all’amministrazione.

Non avendo ottenuto il pagamento, la creditrice ha adito il TAR Calabria con ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate nei titoli. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha qualificato l’azione come ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi del giudice ordinario, richiamando gli artt. 112 ss. cod. proc. amm. La pretesa troverebbe fondamento in decisioni giurisdizionali definitive, non opposte e ritualmente notificate.

Il punto centrale è la distribuzione dell’onere probatorio. L’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria basata sui titoli esecutivi. Essa, tuttavia, non ha dato prova di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali, come era suo onere. La mancata costituzione in giudizio ha lasciato tale onere del tutto inadempiuto.

Da qui la conclusione del Tribunale: sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nascente dai titoli richiamati, con detrazione di quanto già eventualmente corrisposto.

Sul piano dell’esecuzione, il TAR ha assegnato all’ente il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per provvedere. In caso di inerzia, ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Paola, con facoltà di delega a dirigente o funzionario, perché dia integrale esecuzione ai titoli entro i successivi 90 giorni, su istanza della parte ricorrente.

Il Collegio ha regolato anche i profili economici: il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, dietro richiesta, a carico dell’amministrazione inadempiente; le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, gravano parimenti sul Comune. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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