Atto aziendale ASL tra diritto privato e programmazione sanitaria pubblica (TAR Molise n. 260 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto aziendale delle aziende sanitarie, pur essendo adottato con atto di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, assume natura amministrativa e provvedimentale nella parte in cui costituisce esecuzione della programmazione sanitaria regionale e del Piano operativo di rientro. In tale parte esso è sindacabile dal giudice amministrativo e su di esso è esperibile il ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., vertendosi su posizioni di interesse legittimo. Il diniego dell’azienda di attivare i posti letto già programmati è illegittimo quando si fondi su una motivazione generica e apodittica e su un’istruttoria inadeguata, non essendo sufficienti il richiamo alla carenza di personale o a future riorganizzazioni finanziate dal PNRR. I posti letto previsti dagli atti di programmazione costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, non eludibili in ragione del dissesto finanziario regionale.

Il Fatto

Il Comune di Venafro, quale ente esponenziale della propria comunità, ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso l’inerzia dell’A.S.Re.M., che non aveva dato attuazione alle previsioni del proprio atto aziendale n. 301/2018 in tema di posti letto da attivare presso l’Ospedale di Venafro, né aveva riscontrato la diffida comunale del 17.11.2021.

In corso di causa l’azienda ha adottato una nota con cui ha respinto l’istanza, rappresentando la parziale attivazione di taluni posti letto e giustificando la mancata attivazione degli altri con il quadro socio-economico sopravvenuto, la pandemia e la carenza di personale. Il Comune ha impugnato tale nota con motivi aggiunti ex art. 117, comma 5, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto riconosciuto la legittimazione attiva del Comune, ente esponenziale degli interessi della comunità e titolare di una situazione qualificata, richiamando la propria precedente sent. n. 168/2023. Ha poi respinto la richiesta di estromissione della Regione e del Commissario ad acta, essendo i loro atti presupposti o confermativi dell’atto aziendale oggetto di causa.

Nel merito dell’eccezione di inammissibilità, l’azienda ha sostenuto la natura privatistica dell’atto aziendale e dei suoi atti applicativi, con conseguente inesperibilità del ricorso contro il silenzio. Il Collegio ha ritenuto l’eccezione non pertinente rispetto alla specifica vicenda: nella parte in cui esegue il POS 2015/2018 e il corrispondente DCA n. 52/2016, e in cui ha trovato conferma nel DCA n. 3/2020, l’atto aziendale si inserisce in un procedimento amministrativo di pianificazione pubblica e assume natura amministrativa. Esso presenta quindi una duplice veste: privatistica nei contenuti propri, pubblicistica nella misura in cui veicola la programmazione regionale.

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo la nota aziendale superato il silenzio. I motivi aggiunti sono stati ritenuti ammissibili e fondati. La nota, nella parte in cui si proietta al futuro ed esclude l’attivazione dei posti letto, è un vero e proprio diniego impugnabile; nella parte ricognitiva del passato si sottrae al sindacato.

Nel merito, il Collegio ha rilevato il difetto di motivazione e di istruttoria. Il richiamo alla carenza di personale è rimasto generico e contraddetto dal POS 2019/2021, che ha confermato la qualificazione di Ospedale di Comunità. Il riferimento alle riorganizzazioni finanziate dal PNRR non vale come ragione ostativa, costituendo anzi un’opportunità per l’ampliamento dei servizi. Il POS 2023/2025 non smentisce le previsioni precedenti. I posti letto programmati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, non accantonabili a tempo indeterminato in ragione del Piano di rientro. La nota è stata quindi annullata, con nuovo obbligo per l’azienda di pronunciarsi su un’istruttoria effettiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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