Ordinanza sindacale contingibile e urgente e chiusura di struttura socio-assistenziale (TAR Toscana n. 1988 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sindaco può adottare un’ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 per disporre la chiusura immediata di una struttura socio-assistenziale che ospita minori e madri, quando le condizioni di sovraffollamento, carenza di spazi di socializzazione, di cibo e di riscaldamento integrino un pericolo attuale per il benessere psico-fisico degli ospiti. Il requisito dell’urgenza non è escluso dal protrarsi pregresso della situazione critica: rileva solo l’attualità del pericolo al momento dell’adozione dell’atto. Il requisito della contingibilità sussiste anche quando l’ordinamento contempli rimedi ordinari, se questi non consentono di fronteggiare in concreto l’emergenza. Non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, ontologicamente incompatibile con l’urgenza di provvedere.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce dal 2014 un gruppo appartamento protetto destinato al reinserimento sociale e professionale di madri con figli minori. Nel 2019 il Comune aveva già contestato il sovraffollamento della struttura con un’ordinanza prescrittiva, rimasta inattuata.

Nel dicembre 2020 la commissione multidisciplinare dell’azienda sanitaria effettuava una visita e un sopralluogo di vigilanza, rilevando numerose criticità: capienza eccedente, dispensa e frigoriferi quasi vuoti, temperatura interna fredda, assenza di spazi per la socializzazione dei minori, farmaci non personalizzati. Il sindaco adottava quindi un’ordinanza contingibile e urgente di chiusura immediata della struttura. La società impugnava l’atto con ricorso integrato da motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento del danno; la domanda cautelare era respinta per ragioni di periculum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’azienda sanitaria, convenuta per atti propri. Nel merito ritiene infondato il ricorso introduttivo. Quanto all’urgenza, il sindaco deve riscontrare una situazione attuale di pericolo, non rilevando che la stessa si protragga nel tempo: il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza. La circostanza che l’emergenza risalisse al 2019 è quindi irrilevante. Sul punto il Tribunale richiama TAR Campania, Napoli, n. 3327 del 2025.

La contingibilità è ravvisata nella vicenda, considerato che le prescrizioni dell’ordinanza del 2019 erano rimaste del tutto inattuate. Il richiamo all’art. 20 del Regolamento regionale n. 2/R del 2018, che prevede in via ordinaria la decadenza dell’autorizzazione, non inficia l’atto: tale disposizione non risulta applicabile nel caso concreto e, comunque, l’ordinanza è plurimotivata e sorretta dagli artt. 50 e 54 TUEL. Il Collegio richiama Cons. Stato, IV, n. 4802 del 2021, secondo cui la contingibilità non presuppone l’inesistenza di rimedi ordinari ma la loro inidoneità concreta.

Nessun obbligo di comunicazione di avvio del procedimento sussisteva: l’adempimento partecipativo è incompatibile con l’emergenza, come affermato da Cons. Stato, IV, n. 4511 del 2025 e Cons. Stato, I, n. 130 del 2025.

Il secondo motivo è infondato: la capienza va riferita a otto persone complessive, non a otto nuclei, come chiarisce l’art. 25 del D.P.G.R. n. 2/R del 2018 in combinato disposto con l’art. 22 L.R. n. 41/2005. La carenza di cibo e il freddo sono riconducibili a condotte omissive del gestore. Il terzo motivo è parimenti infondato: le prescrizioni dell’art. 34, comma 4, del Regolamento regionale sono solo eventuali.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio riconosce che il sopralluogo era stato svolto da una commissione d’inchiesta interna, ma esclude l’illegittimità: nell’esercizio del potere extra ordinem rileva la veridicità della situazione di fatto, non la fonte della conoscenza. Respinte le domande risarcitorie, le spese sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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