Ricorrente dichiara sopravvenuta carenza di interesse e impone pronuncia di improcedibilità (TAR Sicilia n. 2079 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Egli può pertanto rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In ossequio al principio dispositivo, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Resta ferma la possibilità di compensazione integrale delle spese in ragione dell’esito in rito.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare con cui è stata dichiarata la dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale, unitamente al rendiconto di gestione dell’esercizio richiamato e agli atti presupposti. Il Comune resistente si è costituito contrastando le domande. Si sono costituiti anche il Ministero dell’Interno e l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali, chiedendo la declaratoria di estraneità e l’estromissione dal giudizio.

Con ordinanza cautelare la domanda di sospensione è stata respinta. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sul rilievo che la procedura liquidatoria aveva già prodotto i propri effetti giuridico-contabili previsti dalla legge. I ricorrenti, con memoria successiva, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito, non potendo trarre alcuna utilità concreta da un eventuale accoglimento, e hanno concluso per la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due questioni. La prima è preliminare e riguarda la posizione delle amministrazioni statali e regionale. Il TAR rileva che non risultano impugnati atti o provvedimenti adottati da tali soggetti pubblici, né è stata proposta avverso gli stessi alcuna domanda. Ne consegue l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Assessorato regionale.

La seconda questione attiene alla sorte del ricorso dopo la dichiarazione dei ricorrenti. Il Tribunale ricostruisce il quadro processuale e richiama l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che consente la definizione in rito. Il punto di diritto è che, fino a quando la causa non è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione: può rinunciare al ricorso oppure dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione.

Da questa premessa il Collegio trae la conseguenza sul piano dei poteri del giudice. Il giudice amministrativo non dispone del potere di procedere d’ufficio e non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In ossequio al principio dispositivo, egli è quindi tenuto alla declaratoria di improcedibilità tutte le volte in cui il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il Collegio àncora tale conclusione a un indirizzo consolidato, richiamando T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 3428 del 2024, T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV bis, n. 6733 del 2024 e T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, n. 337 del 2024. Nel caso concreto la dichiarazione proveniva dalla stessa parte ricorrente, che aveva escluso qualsiasi utilità concreta dall’accoglimento: il ricorso è dunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, il TAR dispone la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto dell’esito in rito e della peculiarità della vicenda contenziosa. L’Avvocatura erariale aveva peraltro dichiarato di non insistere sulla condanna alla refusione. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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