Istanza di sanatoria non paralizza l’ordine di demolizione già emesso (TAR Sicilia n. 2081 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori del Comune e non determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità dell’ingiunzione di demolizione. L’esercizio dei poteri repressivi resta subordinato alla sola verifica del difetto del titolo edilizio, con la conseguenza che l’esecuzione della sanzione è soltanto temporaneamente sospesa fino alla definizione dell’istanza. La sospensione dell’ordine disposta dall’Amministrazione in attesa dell’esame della sanatoria sana il difetto meramente formale del procedimento e ricolloca la sanzione nel corretto ordine degli effetti. Il rigetto esplicito della domanda, non impugnato dal privato, consolida la legittimità del provvedimento repressivo e ne conferma la definitiva esecutività.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno nel territorio comunale, impugna l’ordinanza-ingiunzione di demolizione con cui la Direzione Urbanistica gli ha intimato la riduzione in pristino di opere realizzate in difformità alle concessioni edilizie rilasciate. L’abuso edilizio era stato accertato dalla polizia urbana e comunicato all’ente, che ha avviato il procedimento ai sensi dell’art. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001, con avviso ex artt. 7 e ss. legge n. 241/1990.

Prima della notifica dell’ordinanza il ricorrente ha depositato istanza di sanatoria ex art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, poi un’istanza di autotutela. Il Comune ha sospeso l’efficacia dell’ordine fino all’esito della domanda; l’istanza è stata poi respinta con provvedimento esplicito, rimasto non impugnato. Di qui il ricorso, affidato alla violazione dell’art. 36, all’eccesso di potere per omessa istruttoria e alla violazione dell’art. 97 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina i due motivi e li ritiene entrambi infondati, dichiarando di poter prescindere dalle eccezioni in rito relative al mancato gravame del diniego esplicito. Osserva che tale diniego, intervenuto ai sensi dell’art. 14 L.R. Sicilia n. 16/2016, ha superato il silenzio formatosi per il decorso dei sessanta giorni e che, per giurisprudenza pacifica, l’amministrazione conserva il potere di provvedere in via esplicita sulla conformità, con la conseguenza che l’atto motivato costituisce atto di conferma in senso proprio, e non mera conferma del diniego tacito (cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 16 febbraio 2023, n. 475).

Quanto al primo motivo, il ricorrente assume che l’ordinanza, adottata dopo la presentazione dell’istanza, ne costituisca un diniego implicito. La tesi è corretta in linea di principio, ma trascura che il Comune ha sospeso l’efficacia dell’ordine per esaminare il presupposto della sanatoria. Tale sospensione ha sanato il difetto meramente formale del procedimento a vantaggio del privato: l’Ufficio ha difatti subordinato l’efficacia della sanzione all’esito dell’accertamento di conformità.

La censura risulta quindi solo formale, mentre resta applicabile l’orientamento secondo cui i poteri repressivi presuppongono unicamente il difetto del titolo. La domanda di sanatoria non rende invalida né sopravvenuta inefficace l’ingiunzione, ma comporta la sola sospensione temporanea dell’esecuzione (cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 11 agosto 2022, n. 2255). Diversamente opinando, l’ente sarebbe costretto ad adottare un nuovo provvedimento di demolizione, riconoscendosi al privato il potere di paralizzare la sanzione (in arg., T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 18 luglio 2019, n. 9573).

Nessun approfondimento merita, inoltre, il secondo motivo, poiché l’istanza è stata respinta con motivazione esplicita che ha escluso la conformità urbanistica e la legittimità del trasferimento di cubatura proposto. I rilievi della memoria di replica sono generici e, a tacere dell’inammissibilità della memoria non notificata, restano privi di pregio. L’opera risulta non solo priva di titolo, ma anche in contrasto con lo strumento urbanistico: il ricorso va respinto nel merito, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *