Costo manodopera e verifica di congruità: obbligo di rinnovazione (TAR Emilia-Romagna n. 209 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di congruità dell’offerta di un appalto labour intensive la stazione appaltante deve esaminare in modo specifico i costi della manodopera indicati dal concorrente, assumendo a parametro le tabelle aggiornate del CCNL richiamato dalla lex specialis. L’omessa motivazione su tale voce, con richiesta di chiarimenti limitata ai mezzi d’opera e agli utili, integra un difetto di istruttoria che impone la rinnovazione del giudizio di congruità. L’impiego, da parte dell’offerente, di tabelle afferenti a un diverso contratto collettivo non è di per sé indice di incongruità, se le stesse sono più recenti di quelle riferite al CCNL indicato negli atti di gara.
Il Fatto
La società ricorrente impugna l’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante in favore della controinteressata per il lotto 2 di una procedura aperta, articolata in più lotti, avente a oggetto il servizio di smistamento, recapito e distribuzione di documenti e lettere raccomandate. La gara è stata indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Per il lotto di interesse la stazione appaltante ha quantificato il costo della manodopera in € 6.291.000,00.
All’esito della valutazione tecnica la ricorrente ha ottenuto un punteggio superiore, ma l’offerta economica della controinteressata, più bassa, ha ribaltato la graduatoria. La stazione appaltante ha quindi svolto la verifica di congruità, chiedendo chiarimenti sui mezzi impiegati e sugli utili, e ha dichiarato congrua l’offerta. La ricorrente contesta l’aggiudicazione deducendo che la controinteressata avrebbe indicato un costo della manodopera inferiore a quello stimato, calcolato su tabelle non aggiornate, e chiede in via principale l’aggiudicazione a proprio favore, in via subordinata la rinnovazione della verifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la domanda principale. La controinteressata ha effettivamente utilizzato le tabelle del CCNL K721, aggiornate al 2021, anziché quelle del CCNL K711 richiamato nel capitolato speciale d’appalto, le cui ultime tabelle ministeriali risalgono al 2016. Tale scelta non è di per sé espressione di incongruità dei costi esposti, tanto più che le tabelle impiegate sono più recenti di quelle riferite al contratto collettivo indicato negli atti di gara. Manca dunque il presupposto per escludere la controinteressata e aggiudicare la commessa alla ricorrente.
È invece fondata la domanda subordinata. La verifica di congruità non era obbligatoria ex art. 110 d.lgs. n. 36/2023, non emergendo anomalie, ma la stazione appaltante ha scelto di svolgerla su tutti i lotti in ragione della natura labour intensive dell’appalto.
In quella sede, tuttavia, i chiarimenti richiesti alla controinteressata hanno riguardato i costi relativi ai mezzi impiegati e l’ammontare degli utili, senza alcun riferimento specifico ai costi della manodopera. La stazione appaltante non ha quindi motivato adeguatamente su una voce centrale dell’offerta, impedendo al concorrente di allegare le proprie difese nel procedimento e non in giudizio.
Il Collegio rileva inoltre che la ricorrente ha dato atto del rinnovo del CCNL K711, richiamato negli atti di gara, in scadenza nel 2026, con aumenti retributivi già dall’1.1.2024. Si tratta di un profilo che competerà alla stazione appaltante esaminare in sede di rinnovazione.
Il ricorso è pertanto accolto con annullamento dell’aggiudicazione e condanna della stazione appaltante a rinnovare la verifica di congruità, facendo specifico riferimento ai costi aggiornati del contratto collettivo previsto dalla lex specialis. Le spese di lite sono compensate per la novità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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