Pianta organica farmacie: discrezionalità del Comune e deroga al criterio demografico (TAR Emilia-Romagna n. 208 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di revisione della pianta organica delle farmacie il Comune esercita un’ampia discrezionalità amministrativa nella localizzazione delle sedi, potendo derogare al criterio demografico per garantire la capillare diffusione del servizio e l’accessibilità dello stesso anche nelle aree scarsamente abitate. Il criterio demografico opera in via ordinaria, mentre i criteri topografico, urbanistico e del decentramento assumono funzione derogatoria in presenza di esigenze eccezionali. Rilevano a tal fine i flussi quotidiani di transito e di movimento, anche di soggetti non residenti, e le previsioni di sviluppo urbano dell’area. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta irragionevolezza e all’errore di fatto. La conferma della sede non richiede una motivazione analitica sulle singole istanze di revisione, quando il Comune abbia acquisito i pareri degli organi competenti e motivato per relationem.

Il Fatto

Le ricorrenti, assegnatarie di una sede farmaceutica urbana istituita mediante procedimento straordinario in deroga al criterio demografico, hanno impugnato la deliberazione con cui il Comune ha approvato il progetto di conferma della pianta organica delle farmacie per il biennio 2024/2025, unitamente agli atti presupposti e ai pareri resi dall’Ordine dei Farmacisti e dall’azienda sanitaria.

Le istanti avevano chiesto, già nel precedente procedimento di revisione e poi ancora nel 2024, di spostare la propria sede in un’area più popolosa, lamentando l’esiguità del bacino di utenza assegnato. Il Comune aveva respinto le istanze richiamando l’alta intensità di transito della zona e i programmati interventi di rigenerazione urbana. Da qui il ricorso articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente le censure. Muove dall’art. 2 della legge n. 475/1968, che impone di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico e di identificare le zone di collocazione delle nuove farmacie tenendo conto dell’esigenza di garantire il servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Su questa base il Tribunale esclude che la disciplina statale e la stessa legge regionale n. 2/2016 impongano un’applicazione rigida del parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti. Le linee guida regionali qualificano il criterio demografico come ordinario, ma ammettono il ricorso a criteri derogatori in casi eccezionali, laddove il Comune ne ravvisi l’opportunità. Il riferimento è a una discrezionalità amministrativa funzionale alla capillarità del servizio.

Il percorso argomentativo si sostiene su un indirizzo consolidato, richiamato nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 1659 del 2016, n. 5312 del 2018 e n. 3410 del 2022, secondo cui la localizzazione spetta al Comune con un’attività svincolata dalla definizione di un territorio di astratta pertinenza di ciascun esercizio, dovendo assicurare un’equa distribuzione sul territorio a tutela del diritto alla salute ex art. 32 Costituzione. Il bacino di utenza può quindi essere più ridotto rispetto ad altre sedi.

Quanto al dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, il Tribunale rileva che l’Ente ha circostanziato le ragioni della conferma: la zona comprende servizi e attività di interesse generale, la stazione ferroviaria, le sedi universitarie e scolastiche, il centro commerciale, con interventi di rigenerazione urbana in corso destinati ad aumentare le presenze. Il Comune ha acquisito i pareri degli organi competenti e ha motivato per relationem, escludendo sostanziali mutamenti nella distribuzione della popolazione residente.

Il Collegio richiama infine il principio per cui la modifica della circoscrizione presuppone una disfunzionalità della pianificazione esistente, emergente dall’istruttoria, non ravvisabile nel caso concreto. Esclusa la manifesta irragionevolezza e l’errore di fatto, il ricorso è respinto; le spese sono compensate per la novità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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