Quote latte: la caducazione dell’atto presupposto travolge la cartella di pagamento (TAR Lombardia n. 171 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in sede giurisdizionale degli atti di imputazione del prelievo supplementare sul latte costituisce il presupposto unico e imprescindibile delle successive cartelle di pagamento, sicché il loro venir meno travolge automaticamente, per invalidità caducante, gli atti di riscossione consequenziali, senza che il destinatario sia tenuto a proporre autonoma impugnativa degli stessi. L’iscrizione a ruolo e la cartella divengono illegittime a seguito della sentenza che annulla l’atto impositivo presupposto, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, perché viene meno il titolo della pretesa. La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione interrompe il termine di prescrizione anche quando l’iniziativa sia assunta dal debitore, restando la pretesa sub iudice fino alla definizione della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente, produttore di latte vaccino assoggettato al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la cartella di pagamento emessa da AGEA per l’importo di € 55.245,62, notificata nel dicembre 2018, con la quale gli è stato chiesto il pagamento del prelievo supplementare, degli interessi e degli oneri di riscossione per l’annata lattiera 1995/1996.

Il ricorso articola plurime censure: contrasto delle norme interne con il diritto dell’Unione, prescrizione del credito, decadenza, nullità della cartella e del ruolo per mancata notifica degli atti presupposti, illegittima duplicazione del ruolo, difetto di motivazione e vizi della notificazione. L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva in via assorbente che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 3697 dell’11 maggio 2022, con la quale sono stati annullati i provvedimenti di compensazione nazionale relativi, tra le altre, all’annata 1995/1996, presupposti alla cartella impugnata. L’annullamento è fondato sulla violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE e dei principi di certezza del diritto, con conseguente obbligo per l’amministrazione di procedere a una complessiva rideterminazione.

Da ciò deriva l’illegittimità in via derivata della cartella, quale atto di riscossione conseguenziale. Il Tribunale richiama la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione, sez. V, n. 7259 del 2017, applicabile in quanto la riscossione delle quote latte segue la disciplina dell’iscrizione a ruolo, e distingue l’invalidità caducante dall’invalidità ad effetto viziante: la prima opera quando l’atto annullato costituisce presupposto unico e imprescindibile dei successivi atti esecutivi, senza nuove valutazioni di interessi.

Il collegio richiama altresì Consiglio di Stato, sez. VI, n. 645 del 19.01.2024, secondo cui in tema di riscossione dei tributi l’iscrizione a ruolo e la cartella divengono illegittime per effetto della sentenza che annulla l’atto impositivo presupposto, privando la pretesa del suo supporto. Venuto meno il titolo originario e prima che il ricalcolo ne formi uno nuovo, la riscossione costituirebbe indebito oggettivo. Il primo motivo è quindi fondato.

Il secondo motivo è invece infondato. Gli importi del prelievo non sono debiti periodici, ma misure patrimoniali imposte per salvaguardare il sistema delle quote, soggette a prescrizione decennale. Richiamato Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4989 del 04.06.2024, il Tribunale applica il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ.: la notificazione dell’atto introduttivo interrompe la prescrizione anche se l’iniziativa è del debitore in forma impugnatoria, e il nuovo periodo non decorre fino al passaggio in giudicato. Il termine è stato interrotto con il giudizio del 1999 definito nel 2022, talché alcuna prescrizione è maturata.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento della cartella e salvezza del riesercizio del potere di rideterminazione da parte di AGEA; gli ulteriori motivi restano assorbiti e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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