Perequazione pensioni: legittimo il raffreddamento biennale, questione manifestamente infondata (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 20 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella modulazione dei coefficienti di perequazione automatica delle pensioni, da esercitarsi secondo ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nel limite delle risorse disponibili. Il raffreddamento della rivalutazione previsto dall’art. 1, comma 309, l. n. 197/2022 per il biennio 2023-2024 non paralizza né sospende a tempo indeterminato il meccanismo perequativo e non lede alcun diritto quesito, non essendo mai state integralmente rivalutate le pensioni di importo elevato. Il carattere temporaneo e graduale dell’intervento, correlato alle esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale, esclude la violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.. La riduzione della perequazione non costituisce prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria, mancando la decurtazione definitiva e la destinazione delle risorse all’erario. La questione di legittimità costituzionale è pertanto manifestamente infondata.
Il Fatto
La ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione collocata in quiescenza a carico dell’INPS Gestione ex INPDAP dal 1° settembre 2021, percepisce una pensione diretta ordinaria di vecchiaia superiore a otto volte il trattamento minimo INPS. Ha lamentato che l’INPS abbia applicato sulla propria pensione la perequazione automatica in misura ridotta, secondo le fasce introdotte dalla legge di bilancio 2023.
Ha quindi chiesto la riliquidazione del trattamento per gli anni 2022-2023-2024, con condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze arretrate e degli accessori, ovvero, in via subordinata, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la ritenuta non manifesta infondatezza della questione. L’INPS si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce il meccanismo introdotto dall’art. 1, comma 309, l. n. 197/2022, che ha ripristinato la rivalutazione calcolata sull’importo complessivo del trattamento anziché per scaglioni, modulando la perequazione su sei fasce: dal 100 per cento fino a quattro volte il trattamento minimo, all’85, 53, 47, 37 e infine al 32 per cento per gli importi superiori a dieci volte il minimo. Rileva che la ricorrente invoca la sentenza della Corte cost. n. 234/2020, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità della durata quinquennale del prelievo previsto dall’art. 1, comma 260, l. n. 145/2018, e deduce la violazione dell’art. 136 Cost. per elusione dei principi ivi affermati.
La Corte ritiene che la pronuncia del 2020, pur riguardando la precedente disciplina, esprima principi applicabili al caso concreto. Ne richiama i passaggi centrali: appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire le variazioni perequative attraverso un bilanciamento che tenga conto delle esigenze di bilancio; l’adeguatezza del trattamento incontra il limite delle risorse disponibili. Il raffreddamento contestato non paralizza la rivalutazione, ma si risolve in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 136 Cost., il giudice osserva che la nuova misura è contenuta nell’ambito di un biennio e non realizza una sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo. Richiama il principio secondo cui ogni misura di blocco o limitazione della rivalutazione va scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico, non potendosi ipotizzare una consumazione del potere legislativo per effetto di precedenti interventi riduttivi.
Il giudice esclude poi che il raffreddamento integri una prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria: manca una decurtazione o un prelievo a carico del titolare del trattamento, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale. Sottolinea infine che il legislatore ha motivato le proprie scelte nella relazione tecnica alla legge di bilancio, correlata alle esigenze di finanza pubblica.
Ne consegue la declaratoria di manifesta infondatezza delle censure sui commi 309 e 310 e il rigetto del ricorso. Le spese sono integralmente compensate in ragione della complessità tecnica della questione previdenziale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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