Consegnatario di debito di vigilanza non è agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 121 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili gravato di un mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, ovvero i beni di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. Il debito di custodia, che solo giustifica la resa del conto giudiziale, presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e un connesso obbligo restitutorio. Esclusa la qualifica di agente contabile, il giudizio di conto è improcedibile, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa all’interno dell’ente.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto reso da un funzionario di un Comune, per l’esercizio finanziario 2019, limitatamente alla verifica della sua ammissibilità e procedibilità. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva ricostruito la disciplina dei consegnatari di beni, rilevando che la gestione rendicontata non concerneva beni per i quali fosse configurabile un debito di custodia. L’atto depositato conteneva una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, tra i quali accessori di mezzi meccanici, armamento, arredamento urbano, libri, statue e suppellettili, non riconducibili a una gestione di magazzino.
Il magistrato aveva concluso che l’atto non era qualificabile come conto giudiziale, per difetto dei requisiti minimi atti a individuare i beni dati in consegna. L’agente, con memoria, ha condiviso la ricostruzione e chiesto l’archiviazione e la riqualificazione del documento come conto amministrativo. Il Pubblico Ministero, pur segnalando la difficoltà di configurare un debito di custodia per la maggior parte dei beni, si è rimesso alle valutazioni del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il giudizio di conto improcedibile, perché il conto è stato reso da un consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Il punto di partenza è l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio.
Sul piano definitorio, la Corte richiama l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna. La giurisprudenza contabile, nel percorso argomentativo richiamato, distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, nonché per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo insieme. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non è più finalizzata al funzionamento ma al continuativo rifornimento, e si configura una vera e propria gestione contabile, soggetta alla resa del conto giudiziale. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento sono invece esclusi dalla resa del conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nella fattispecie, i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso consegnatario ha dichiarato di condividere i rilievi. Grava dunque su di lui un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Il Collegio ha pertanto dichiarato improcedibile il giudizio di conto, precisando che l’Amministrazione resta tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia e non di mera vigilanza. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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