Sostituzione dei commissari dimissionari prima delle prove e valutazione sintetica dei titoli (TAR Abruzzo n. 206 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivare e documentare gli impedimenti che giustificano la sostituzione dei commissari di concorso, previsto dall’art. 3, comma 12, del d.P.R. n. 117/2000, va calato nel momento in cui la sostituzione avviene. Se le dimissioni sono rassegnate prima dell’inizio delle prove concorsuali, l’esigenza di tutela si attenua e l’onere motivazionale può essere meno stringente, dovendosi contemperare con il principio di buona amministrazione e con l’interesse dei concorrenti alla conclusione tempestiva della procedura. La valutazione comparativa dei titoli non impone l’analitica disamina di ogni pubblicazione, essendo legittima una valutazione di sintesi del profilo scientifico del candidato. I giudizi delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per inattendibilità, incongruità o vizio del procedimento applicativo, non per opinabilità.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Teramo indice una procedura selettiva per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) nel settore concorsuale di Storia delle relazioni internazionali. La Commissione nominata con d.r. n. 365 del 20 giugno 2022 non si riunisce mai: la presidente rassegna le dimissioni per improrogabili impegni lavorativi e, tre giorni dopo, si dimette anche il membro supplente, adducendo un problema personale. Il Consiglio di Facoltà individua i sostituti e il Rettore, con d.r. n. 437 del 25 luglio 2022, nomina un membro effettivo e un supplente afferenti a settori scientifico-disciplinari diversi.
La Commissione così ricostituita, priva di professori ordinari, predetermina i criteri, valuta titoli e pubblicazioni e redige la graduatoria: risulta vincitrice la controinteressata con 54,6 punti, mentre il ricorrente si colloca secondo con 52. Il secondo classificato impugna gli atti della procedura davanti al TAR, chiedendo l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la sostituzione dei commissari dimissionari in assenza di motivati e documentati impedimenti, in violazione dell’art. 3, comma 12, del d.P.R. n. 117/2000 e dell’art. 6 del bando. Il Collegio respinge la censura osservando che le dimissioni richiamano impegni di lavoro sopravvenuti e problemi personali e che l’obbligo di motivazione risponde alla ratio di impedire sostituzioni ad libitum in fase avanzata della procedura.
La regola cambia quando le dimissioni sopraggiungono prima dell’inizio delle prove. In questa ipotesi l’onere di motivazione e documentazione è meno stringente e si salda con l’interesse dell’amministrazione a non subire interruzioni, presidiato dal principio di buona amministrazione, che giova anche ai concorrenti. Il Collegio valorizza la circostanza che la procedura si è conclusa il 28 ottobre 2022, tre giorni prima della scadenza del termine per non perdere il finanziamento del D.M. n. 83 del 14/05/2020.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa valutazione preliminare dei candidati. La censura è manifestamente infondata: l’art. 7 del bando ammette direttamente alla discussione pubblica tutti i candidati quando il loro numero sia pari o inferiore a sei. Il Collegio ritiene quindi legittima l’omissione della fase selettiva in ragione della ridotta partecipazione.
Il terzo motivo investe la valutazione delle pubblicazioni, assegnate per tipologia anziché singolarmente. Il Collegio ribadisce, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 3039 del 17 giugno 2014 e Cons. Stato, sez. VI, n. 5865 del 13 dicembre 2017, che la Commissione può esprimere una valutazione di sintesi, dovendo ricostruire la personalità scientifica complessiva del candidato e non la somma analitica dei titoli.
Il quarto motivo censura la parificazione del peso attribuito alle monografie e alle pubblicazioni su rivista. Il Collegio osserva che i giudizi delle commissioni sono espressione di discrezionalità tecnica e che il sindacato giurisdizionale, secondo l’indirizzo inaugurato da Cons. Stato, sez. IV, n. 601 del 9 aprile 1999, verifica l’attendibilità delle operazioni tecniche e la correttezza del criterio, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione. Il ricorrente non dimostra l’erroneità dei criteri, ma oppone solo una diversa opinione sul maggior pregio del genere monografico. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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