Strutture provvisorie post-sisma: cessata l’emergenza, la rimozione è legittima (TAR Abruzzo n. 210 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti producono effetti rigorosamente limitati nel tempo e legati all’esigenza emergenziale che ne ha imposto l’adozione. Cessata la fase emergenziale e ripristinate le condizioni ordinarie, è legittima la scelta dell’amministrazione di porre fine al regime derogatorio e di disporre la rimozione dei manufatti provvisori realizzati in forza di quelle ordinanze. In capo ai titolari non sussiste alcuna aspettativa qualificata al mantenimento, trattandosi di strutture provvisorie legate esclusivamente allo stato di emergenza. La comunicazione impersonale dell’avvio del procedimento è legittima quando il numero dei destinatari superi la soglia di cinquanta, per l’applicazione analogica dell’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
Una società aveva realizzato strutture operative provvisorie a servizio dei cantieri della ricostruzione in forza delle ordinanze sindacali n. 711/2010 e n. 37/2011, adottate dal Sindaco per fronteggiare il rischio di degrado ambientale, urbano e sociale dopo il sisma. Terminata la fase emergenziale, il Comune, con deliberazione di Giunta n. 392/2015, aveva ritenuto non più attuale quel presupposto e aveva imposto ai titolari la rimozione delle strutture entro diciotto mesi, demandando all’Ispettorato Urbanistico le attività di polizia edilizia.
Con avviso pubblico e successiva nota dell’8 marzo 2018, l’ente aveva annunciato i controlli intesi a verificare la rimozione dei manufatti. La società ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 24/2013 di revoca delle precedenti ordinanze, la deliberazione n. 392/2015 e la comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo l’illegittimità della rimozione imposta e delle modalità impersonali della comunicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera l’eccezione processuale dell’amministrazione in ragione dell’infondatezza del ricorso nel merito. Il primo passaggio argomentativo riguarda la natura delle ordinanze n. 711/2010 e n. 37/2011: si tratta di provvedimenti extra-ordinem, destinati a produrre effetti limitati nel tempo e legati all’esigenza contingente di fronteggiare l’emergenza. Non regge, quindi, la tesi secondo cui la loro funzione sarebbe collegata alle attività di ricostruzione e non allo stato emergenziale.
Il Tribunale esclude che possa attribuirsi rilievo alla propria precedente pronuncia n. 813/2015, che aveva escluso l’abusività delle costruzioni ma non aveva affermato l’ultrattività delle ordinanze revocate. Una cosa è la legittimità dei manufatti in presenza di titoli abilitativi, altra è la perdurante efficacia di ordinanze contingibili e urgenti dopo l’abrogazione e la disposta rimozione degli effetti.
Quanto alla posizione del privato, la Corte rileva che il Comune non ha disposto ex abrupto la rimozione, ma l’ha subordinata alla conclusione di un procedimento aperto allo scopo. L’avviso pubblico del 24 aprile 2016 consentiva alle imprese di partecipare, fornire apporto istruttorio e prospettare le ragioni contrarie alla rimozione, con espresso richiamo all’art. 10 della legge n. 241/1990. Risulta così soddisfatta l’esigenza di valutare le circostanze dei singoli casi.
Il Collegio esclude poi la sussistenza di una aspettativa qualificata: il manufatto nasce come provvisorio e legato allo stato di emergenza, sicché il titolare era consapevole, fin dalla presentazione della comunicazione, dell’onere di rimozione. Infine, la censura sulla comunicazione impersonale è infondata: il numero dei destinatari pari a 106 supera la soglia di cinquanta fissata dall’art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, disposizione ritenuta applicabile analogicamente a ogni procedimento provvedimentale per l’identità degli interessi in gioco.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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